mercoledì 01/03/2023 • 17:55
Con la risposta dell’1 marzo 2023 n. 231, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul credito d'imposta energia elettrica, relativamente all’acquisto di gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo.
redazione Memento
In tema di credito d'imposta energia elettrica, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto da una società che intende sapere se fosse possibile fruire del credito di imposta di cui all'art. 5 c. 1 DL 17/2022, previsto per le società c.d. gasivore in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas utilizzato a scopo termoelettrico per la parte destinata all'autoconsumo. Le Entrate, con la risposta 1 marzo 2023 n. 231, chiariscono che la società istante potrà fruire del credito d'imposta per la spesa relativa all'acquisto del gas naturale per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo, sempreché sussistano i presupposti previsti dal citato art. 4 c. 2 DL 17/2022, avuto riguardo, quindi, sia ai presupposti per la qualifica come ''impresa a forte consumo di energia elettrica'', ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, sia all'incremento dei costi medi per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel trimestre di riferimento. In linea generale, l'Agenzia delle Entrate, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nonché del calcolo del credito d'imposta spettante, precisa che nell'ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale. Pertanto, si ritiene che la determinazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica debba avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e quindi, nella fattispecie, al prezzo del gas naturale acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico. Al riguardo, si ricorda che i criteri di quantificazione della spesa e la sussistenza dei presupposti oggetti e soggettivi di spettanza del beneficio attengono a valutazioni di carattere fattuale che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello. Fonte: Risp. AE 1 marzo 2023 n. 231
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