giovedì 02/03/2023 • 06:00
Con l’approvazione definitiva del modello di dichiarazione per il periodo d’imposta 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’indicazione nel Quadro RU dei crediti d’imposta concessi a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
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I soggetti che fruiscono dei contributi straordinari riconosciuti sotto forma di crediti d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto e il consumo di energia elettrica e gas naturale, dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare del credito d'imposta ricevuto per ciascun periodo di riferimento, la quota utilizzata in compensazione nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, l'importo riversato con il modello di pagamento F24 sino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della rideterminazione dello stesso oppure a seguito di ravvedimento, nonché l'importo del credito d'imposta eventualmente ceduto a terzi o trasferito al consolidato.
Laddove l'impresa beneficiaria abbia optato per la cessione dell'intero credito d'imposta maturato, inoltre, i cessionari devono provvedere ad indicare in un apposito rigo l'ammontare del credito acquistato.
Nella tabella allegata alle istruzioni di compilazione del modello sono stati definiti i singoli codici identificativi dei crediti d'imposta da indicare nella Sezione I del Quadro RU, distinti in funzione del periodo agevolativo di riferimento e dello status del soggetto beneficiario.
I codici credito
Nel dettaglio, per le imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. energivore, le istruzioni prevedono i seguenti codici credito: O1, in relazione al primo trimestre 2022 (art. 15 DL 4/2022); O2, per il secondo trimestre 2022 (art. 4 DL 17/2022); P3, per il terzo trimestre 2022 (art. 6 c. 1 DL 115/2022); Q2, con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 144/2022); Q8, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 DL 176/2022); R4, in relazione al primo trimestre 2023 (art. 1 c. 2 L. 197/2022).
Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 o 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. non energivore, dovranno impiegare i seguenti codici credito: O7, relativo al secondo trimestre 2022 (art. 3 DL 21/2022); P5, in relazione al terzo trimestre 2022 (art. 6 c. 3 DL 115/2022); Q4, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 3 DL 144/2022); R1, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 176/2022); R5, con riferimento al primo trimestre 2023 (art. 1 c. 3 L. 197/2022).
Allo stesso modo, con riguardo alle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. gasivore, il credito d'imposta dovrà essere indicato con i seguenti codici identificativi: P9, con riferimento al primo trimestre 2022 (art. 15.1 DL 4/2022); O3, per il secondo trimestre 2022 (art. 5 DL 17/2022); P4, relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 c. 2 DL 115/2022); Q3, per i mesi ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 2 DL 144/2022); Q9, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 176/2022); R6, con riguardo al primo trimestre 2023 (art. 1 c. 4 L. 197/2022).
Infine, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. non gasivore, sono stati previsti ulteriori codici identificativi: O8, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 DL 21/2022); P6, per il terzo trimestre 2022 (art. 6 c. 4 DL 115/2022); Q5, con riguardo ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 4 DL 144/2022); R2, relativo al mese di dicembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 176/2022); R7, per il primo trimestre 2023 (art. 1 c. 5 L. 197/2022).
L'assenza di codici aiuto
In senso contrario a quanto previsto per altri crediti d'imposta concessi a favore delle imprese, per i tax credit energia e gas il provvedimento delle Entrate non rende necessaria un'indicazione specifica all'interno del Quadro RS401, dedicato ai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione.
Le istruzioni alla compilazione del modello, infatti, non individuano alcun codice aiuto per le misure agevolative in commento all'interno dell'apposita tabella.
In questo senso, l'esatta qualificazione dei crediti d'imposta energia e gas ai fini del regime di aiuti di Stato appare tuttavia quantomeno incerta, specie considerando che le disposizioni domestiche qui di interesse non operano alcun rinvio alla disciplina comunitaria in materia o ai quadri temporanei di aiuti adottati dalla Commissione Europea nell'ultimo periodo, diversamente da quanto è possibile riscontrare dalla lettura di altre norme agevolative di recente introduzione.
Sul punto, ad ogni modo, è opportuno evidenziare che, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate, l'assenza di riferimenti espliciti all'applicabilità alla fattispecie agevolativa in esame della disciplina contenuta nei c.d. quadri temporanei, o di altre discipline in materia di aiuti di Stato, non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come ''misura di carattere generale'', non soggetta, di conseguenza, ai vincoli propri del regime degli aiuti di stato.
In attesa di comprendere la concreta connotazione attribuita ai tax credit energia e gas, tuttavia, tenuto conto della persistente assenza di notifiche preventive o comunicazioni trasmesse dallo Stato italiano verso la Commissione Europea, previste dall'art. 108 del TFUE, risulta possibile concludere nel senso di escludere dall'applicazione del regime di aiuti di stato i predetti crediti d'imposta, anche in considerazione del carattere non discriminatorio della misura, riconosciuta in funzione di criteri oggettivi e proporzionati a tutti i consumatori commerciale di energia e gas naturale.
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