mercoledì 01/03/2023 • 14:20
Con l’Avviso del 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato l’avvenuta integrazione in TARIC del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. REACH).
redazione Memento
L’Agenzia delle Dogane, con l’Avviso del 28 febbraio 2023, ha comunicato l’avvenuta integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose di cui all’allegato XVII del Reg. CEE 1907/2006 (c.d. REACH, acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals") concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle suddette sostanze. I Servizi della Commissione europea hanno provveduto a implementare nella banca dati TARIC le misure per tutelare la salute umana e l’ambiente, inizialmente (01/10/2019), con riferimento alle sostanze per le quali l’immissione sul mercato è subordinata al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Commissione stessa (Cfr. Titolo VII-Allegato XIV Reg. REACH) e, successivamente (10/02/2023), con riguardo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Cfr. Titolo VIII- Allegato XVII Reg. “REACH”). In relazione alle suddette prescrizioni, il regolamento prevede, inoltre, alcune deroghe per entrambe le fattispecie (autorizzazione e restrizioni). Le sostanze chimiche incluse nell'Allegato XIV possono essere importate nel territorio dell'UE o immesse sul mercato solo se autorizzate da una singola Decisione della Commissione UE (sostanze con codice documento C073). L'inserimento nella dichiarazione doganale del numero identificativo dell’autorizzazione REACH concessa all'importatore è obbligatorio e consente la più celere verifica del rispetto dei requisiti previsti, accelerando lo sdoganamento delle merci, a vantaggio dei traffici commerciali interessati. Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'Allegato XVII contiene una restrizione, non può essere fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata a meno che non sia conforme alle condizioni della colonna 2 dell’Allegato XVII. L’operatore doganale che rispetta queste condizioni, al momento della presentazione della dichiarazione doganale, non è tenuto all’esibizione di un certificato o prova dell’adempimento, ma deve attestare, mediante l’indicazione dei codici documento tipo “Y”, sotto la propria responsabilità e a pena di sanzioni previste per dichiarazioni false o mendaci, di avervi provveduto. Fonte: Avviso AD 28 febbraio 2023
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