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  • Corte UE

mercoledì 01/03/2023 • 06:21

Fisco Legittima la presunzione

Il gestore della piattaforma on line è il prestatore dei servizi

Il margine di discrezionalità di cui il Consiglio europeo dispone nel dare attuazione alla Direttiva IVA è l'oggetto della sentenza della Corte UE nella causa C-695/20 del 28 febbraio 2023, di importanza nella crescente influenza delle piattaforme on line nell’economia e del loro ruolo nella riscossione dell’IVA.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino - Componente Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Corte si è pronunciata sulla validità della presunzione dettata dal Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE nei casi di intermediazione nell'effettuazione dei servizi elettronici. La controversia alla base della sentenza di cui alla causa C-695/20 è relativa ad una società di diritto inglese che gestisce un social network per mezzo di una piattaforma on line e la questione risolta dalla Corte è volta a stabilire la legittimità, rispetto all'art. 397 della Direttiva n. 2006/112/CE, della presunzione contenuta nell'art. 9-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE.

Confermando le conclusioni dell'Avvocato generale, presentate il 15 settembre 2022, la Corte non ha ravvisato elementi idonei ad inficiare la validità di tale disposizione.

Presunzione applicabile ai servizi elettronici resi per mezzo di una piattaforma on line

Una caratteristica dell'economia digitale è che il numero dei soggetti coinvolti nella distribuzione dei servizi elettronici può variare in misura considerevole. Talvolta, infatti, il servizio può essere reso direttamente dal proprietario del contenuto elettronico, mentre in altre circostanze la distribuzione del medesimo servizio coinvolge una molteplicità di soggetti passivi, che si frappongono tra il fornitore del servizio e il committente finale. In casi del genere, pertanto, è fondamentale individuare il soggetto passivo chiamato ad adempiere gli obblighi IVA inerenti al servizio elettronico reso al committente finale.

A questa esigenza il legislatore comunitario ha dato risposta con l'art. 9-bis, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, introdotto dal Regolamento n. 2013/1042/UE, in forza del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel caso in cui i servizi elettronici siano resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, come ad esempio un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore e, conseguentemente, sia il soggetto fiscalmente obbligato.

La predetta presunzione, applicabile a tutti gli intermediari che intervengono nella catena che parte dal fornitore del servizio e termina con il consumatore finale e che risulta diretta a garantire l'imponibilità dei servizi in esame il più vicino possibile al consumatore finale, può essere superata qualora il fornitore sia esplicitamente designato come prestatore - e, dunque, come soggetto fiscalmente responsabile - da ciascuno degli intermediari e ciò risulti contestualmente dagli accordi contrattuali in essere tra le parti.

In particolare, per superare la presunzione di responsabilità ai fini IVA in capo agli intermediari della catena distributiva e considerare, quindi, l'originario fornitore del servizio come responsabile, l'art. 9-bis, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE richiede che:

  • la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione del servizio elettronico identifichi tanto il servizio, quanto il relativo fornitore;
  • la nota di pagamento o ricevuta, emessa o resa disponibile nei confronti del destinatario finale al termine della catena distributiva, identifichi tanto il servizio prestato, quanto il relativo fornitore.

La facoltà di designare il fornitore come responsabile degli adempimenti IVA relativi al servizio reso al committente finale non è concessa all'intermediario che, in relazione al medesimo servizio, autorizzi l'addebito del relativo corrispettivo al destinatario, ovvero autorizzi l'esecuzione della prestazione, oppure stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione.

È sufficiente, pertanto, che sia soddisfatta anche una sola di tali condizioni per escludere la facoltà di superare la presunzione in capo all'intermediario, in quanto lo stesso risulta aver svolto un'attività determinante e funzionale all'erogazione del servizio e all'adempimento delle obbligazioni contrattuali nei confronti del committente finale e non, quindi, una mera attività prodromica, ausiliaria o accessoria.

Compatibilità della presunzione con la normativa IVA comunitaria

Ad avviso della Corte europea, l'art. 9-bis, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE rispetta gli obiettivi generali della normativa comunitaria e, in particolare, quelli dell'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Fermo restando che, in base a quest'ultima norma, il soggetto passivo che, nell'ambito di una prestazione di servizi, agisca in qualità di intermediario in nome proprio, ma per conto di terzi, si considera il prestatore di tali servizi, l'art. 9-bis, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE specifica chi sia il prestatore quando i servizi sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, stabilendo pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE, a quali condizioni deve ritenersi che il soggetto passivo agisca in nome proprio, ma per conto del prestatore.

L'art. 9-bis, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE si prefigge, quindi, di garantire l'applicazione uniforme della presunzione stabilita dall'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE per i servizi resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale e, per questa ragione, è compatibile con la disciplina comunitaria.

Riguardo alla questione se l'art. 9-bis, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE integri o modifichi il contenuto dell'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE, la Corte ha osservato che la presunzione applicabile ai servizi elettronici è perfettamente compatibile con quella, più generale, cioè riferita alla generalità delle prestazioni di servizi, prevista dell'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE, di cui non ne modifica la natura, ma si limita, integrandola, a concretizzarne l'applicazione nel contesto specifico dei servizi elettronici resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale quale un mercato delle applicazioni.

L'art. 9-bis, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE consente di confutare la presunzione tenendo conto della realtà contrattuale dei rapporti tra gli operatori che intervengono nella catena di operazioni, in coerenza con la posizione della giurisprudenza comunitaria, per la quale la condizione, prevista dall'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE, che il soggetto passivo agisca in nome proprio ma per conto di terzi, deve essere verificata alla luce delle relazioni contrattuali tra le parti.

Di conseguenza, ha rilevato la Corte, la possibilità di superare la presunzione qualora il fornitore dei servizi elettronici sia esplicitamente designato come soggetto fiscalmente responsabile da ciascuno degli intermediari, e ciò risulti contestualmente dagli accordi contrattuali in essere tra le parti, è compatibile con l'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE, risultando finalizzata a garantire condizioni uniformi di attuazione di tale disposizione sul piano comunitario.

Anche le condizioni, riferite alla fatturazione, in base alle quali il fornitore dei servizi elettronici è esplicitamente designato dall'intermediario quale prestatore, si prefiggono il medesimo obiettivo, ponendosi come elementi che consentono di valutare in modo concreto, alla luce della realtà economica e commerciale delle operazioni, le situazioni in cui la presunzione può essere confutata.

Infine, riguardo alle ipotesi che qualificano la presunzione come assoluta – che ricorrono quando l'intermediario autorizzi l'addebito del relativo corrispettivo al destinatario, ovvero autorizzi l'esecuzione della prestazione, oppure stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione – la Corte è dell'avviso che le stesse tengono conto della realtà economica e commerciale delle operazioni, nel contesto specifico dei servizi elettronici resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale quale un mercato delle applicazioni, come richiesto dall'art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Infatti, quando un soggetto passivo, che interviene nella prestazione sfruttando, per esempio, una piattaforma di social network on line, ha la facoltà di autorizzare la prestazione di tale servizio, ovvero la fatturazione di quest'ultimo o, ancora, di fissare le condizioni generali della prestazione, detto soggetto passivo ha la possibilità di definire, in modo unilaterale, gli elementi essenziali della prestazione, vale a dire la sua realizzazione e il momento in cui essa avrà luogo, o le condizioni in base alle quali il corrispettivo sarà esigibile, o ancora le norme che formano il quadro generale della prestazione. In tali circostanze, e tenuto conto della realtà economica e commerciale che esse rispecchiano, il soggetto passivo deve essere considerato il prestatore di servizi ai sensi del citato art. 28 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Fonte: Corte UE 28 febbraio 2023 C 695_20

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