martedì 28/02/2023 • 15:48
Il decreto Milleproroghe, come modificato in sede di conversione, posticipa il termine per l'applicazione delle sanzioni relative all'inadempimento degli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche ricevute (art. 1 c. 125 ter L 124/2017).
redazione Memento
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L'art. 22 bis inserito nel DL 198/2022 (c.d. Milleproroghe) in sede di conversione, stabilisce che per l'anno 2023, il termine per l'applicazione delle sanzioni relative all'inadempimento degli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche ricevute è prorogato al 1° gennaio 2024.
Come noto, le imprese a cui siano stati effettivamente erogati nell'esercizio precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di PA e società controllate, escluse le quotate, devono dare informativa degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Gli obblighi di pubblicazione riguardano importi di valore uguale o superiore a 10.000 euro effettivamente erogati, cioè incassati nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Non vanno computati i contributi solamente stanziati dall'ente pubblico ma non ancora incassati dall'entità (art. 1 c. 125-127 L 124/2017).
Gli obblighi di pubblicazione gravano su tre insiemi di soggetti:
Oggetto della pubblicazione sono i contributi effettivamente erogati nell'esercizio precedente, provenienti da:
Il termine del 30 giugno si applica ai contributi effettivamente ricevuti nell'esercizio precedente; i soggetti solari quindi, entro il 30 giugno devono pubblicare le informazioni relative ai contributi maggiori o uguali a 10.000 euro, ricevuti nell'esercizio precedente. Se interpretiamo correttamente, solo per il 2023, il decreto Milleproroghe sposta al 1° gennaio 2024 il termine per la pubblicazione delle informazioni sui contributi ricevuti nel 2022.
Sono esclusi dall'obbligo di trasparenza:
Per “carattere generale” si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Sono quindi esclusi dal computo della soglia dei 10.000 euro i contributi del 5 per mille, le cui somme sono peraltro soggette a specifici obblighi di pubblicità ai sensi del DPCM 23 luglio 2020.
Le informazioni oggetto di pubblicazione sono le seguenti:
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus devono pubblicare i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale, per esempio, la pagina Facebook. Qualora ciò non fosse possibile perché l'entità non è dotata di sito internet né di pagina Facebook, allora l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.
Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
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