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mercoledì 01/03/2023 • 06:00

Impresa Semplificazioni PNRR3

Modifiche delle regole per IAFR, efficienza energetica e agrivoltaico

Il Decreto PNRR-3 contiene modifiche al Decreto Romani che semplificano la PAS e le procedure autorizzative per gli interventi di efficienza energetica e la realizzazione di piccoli impianti a fonti rinnovabili. Semplificazioni anche per la regolamentazione del fotovoltaico in area agricola.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con il decreto PNRR-3 (Decreto Legge - 24/02/2023, n.13) il Governo ha varato alcune disposizioni urgenti per l'attuazione:

  • del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), e
  • delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Fra queste spiccano alcune semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici.

Decreto PNRR-3 e la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)

La prima semplificazione ha riguardato il “Decreto Romani” nella parte in cui disciplina la PAS, la Procedura Abilitativa Semplificata per gli IAFR, gli impianti alimentati da energia rinnovabile

Cosa prevede il “Decreto Romani” in merito alla PAS?

Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse:

  • presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
  • almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
  • una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti:
    • la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti;
    • la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
    • il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Dal punto di vista procedurale, il “Decreto Romani” stabilisce che:

  • se, nel termine dei trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, viene riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Comune notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, ferma restando la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;
  • se il Comune non procede in tal senso, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

Il Decreto PNRR-3 interviene in materia stabilendo che, decorso quest'ultimo termini, “l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge”.

Sempre in materia di PAS, il Governo ha modificato la normativa con la quale ha introdotto misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, nella parte relativa alla realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, che è autorizzata in base ad una serie di procedure, fra le quali la Procedura Abilitativa Semplificata, nel caso in cui lo IAFR è in esercizio autorizzato ma non ancora in esercizio (rispetto alla versione precedente la PAS non si utilizza più se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree).

Decreto PNRR-3: la semplificazione per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili

Il decreto Romani è stato modificato anche in relazione alla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La normativa stabilisce un regime di favore per:

  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, e
  • la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica in tali edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze (compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici),

prevedendo che tali strutture e manufatti debbano essere considerate interventi di manutenzione ordinaria e non debbano – di conseguenza – essere subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso “comunque denominati”, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il decreto PNRR-3 estende questo regime all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 (per quelli ricadenti nelle zone territoriali omogenee valgono le stesse regole, a condizione che gli impianti de quibus “abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri”).

IAFR: casi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica

La realizzazione degli interventi di installazione su/in:

  • ville, giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni del “Codice Urbani”, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (inclusi i centri ed i nuclei storici),

è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Decreto PNRR-3: la regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se:

  • sono realizzati direttamente da:
    • imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta
    • con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali (salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia), e
  • ricorrono specifiche condizioni.

Gli impianti fotovoltaici in aree agricole sono consentiti a queste condizioni

I pannelli solari devono essere posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili.

Le modalità realizzative devono prevedere una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio.

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Occorre la previa definizione delle aree idonee, e il rispetto degli eventuali limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni, ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti.

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