mercoledì 01/03/2023 • 06:00
Con la pubblicazione in GU del DM 16 febbraio 2023, è stata disposta la proroga per l’invio al Sistema TS dei dati fiscali delle spese sanitarie relative al 2022. Per eventuali correzioni dei file trasmessi, ci sarà tempo fino al 1° marzo 2023, mentre, per l’opposizione, il termine è il 30 marzo.
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La trasmissione dei dati fiscali al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), relativi alle prestazioni eseguite degli operatori sanitari, ai sensi dell'art. 3 c. 3 D.Lgs. 175/2014, è funzionale all'Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Le informazioni contenute nelle ricevute di pagamento, nelle fatture e negli scontrini fiscali, riguardanti le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico nell'anno d'imposta oggetto della trasmissione vengono, infatti, inviati all'Amministrazione Finanziaria dal Sistema TS stesso.
I soggetti obbligati, dovranno trasmettere i dati relativi:
L'adempimento continua ad avere anche per il 2023 periodicità trimestrale, a seguito di quanto previsto dal DM 27 dicembre 2022. Con specifico riferimento alle spese sanitarie sostenute nel secondo trimestre 2022, il termine di trasmissione ordinario era fissato al 31 gennaio 2023.
Il medesimo termine riguardava anche gli ottici, individuati all'art. 1 c. 1 lett. f) e g) DM 1° settembre 2016, i quali, entro tale scadenza, dovevano trasmettere i dati di tutte le spese sostenute nel 2022 (Decreto MEF 28 novembre 2022). Per completezza, si ricorda che, ai fini dell'adempimento, gli ottici interessati sono coloro che, registrati in Anagrafe tributaria, utilizzano il codice Ateco 47.78.20, come primario o secondario, definito “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Tuttavia, con il Provv. AE n. 43425/2023 e con il Decreto MEF 16 febbraio 2023, pubblicato in GU il 23 febbraio 2023, è stato prorogato al 22 febbraio 2023 il termine per l'invio dei dati delle prestazioni sanitarie relative al 2022.
Decorso tale ultimo termine, gli operatori avranno tempo fino al prossimo 1° marzo per la trasmissione delle eventuali correzioni delle informazioni sulle spese sanitarie sostenute nel 2022 ed inviate al Sistema TS (art, 7, c. 2-ter, DM 19 ottobre 2020).
Il legislatore ha, infatti, previsto a regime la possibilità di rettificare i dati trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza dell'invio, senza applicazione delle sanzioni. Con riferimento alle spese 2022, il termine ultimo per la correzione, è stato ridefinito dal suindicato c. 2-ter.
Differito il termine per l'opposizione
Con l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, ciascun contribuente trova nel modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate anche le spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione e per le quali potrà fruire della detrazione, nonché gli eventuali rimborsi spettanti.
Con riguardo alla detrazione, si ricorda che, dal 2020, possono essere portate in detrazione solo le spese mediche sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (assegno, POS, bonifico bancario). È prevista, tuttavia, una deroga, essendo comunque detraibili, anche se pagate in contanti, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie, rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario (art. 1 c. 679-680 L. 160/2019). Le disposizioni in tema di pagamento ai fini della detraibilità delle spese in esame, hanno determinato il conseguente obbligo di indicare tra i dati da inviare al Sistema TS anche la modalità di pagamento delle spese sanitarie.
La disponibilità dei dati per la precompilata, come anticipato, è garantita proprio dall'invio delle informazioni al Sistema TS da parte degli operatori interessati. Tuttavia, ogni contribuente può comunque decidere di non rendere disponibile i dati delle spese sanitarie (o anche solo parte di essi) all'Amministrazione Finanziaria e di non farli inserire nella dichiarazione.
A tal fine, è necessario l'esercizio del diritto di opposizione che i contribuenti avrebbero potuto manifestare in maniera aggregata fino al 22 febbraio 2023 (in luogo del 31 gennaio 2023), comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate le tipologie di spesa da escludere attraverso la compilazione dell'apposito modello disponibile sul portale dell'Agenzia stessa.
In alternativa, l'opposizione potrà essere manifestata direttamente sul sito web dedicato al Sistema TS, accedendo all'area autenticata tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Avvalendosi di questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.
L'opposizione esercitata direttamente sul portale TS, secondo la scadenza ordinaria, poteva essere effettuata dal 9 febbraio all'8 marzo 2023. Tuttavia, sempre con il Provv. AE 43425/2023, è stato, altresì, ridefinito il summenzionato termine. Pertanto, i contribuenti, potranno manifestare l'opposizione in relazione ad ogni singola voce di spesa, dal 3 marzo al 30 marzo 2023.
Di conseguenza, viene anche prorogato il termine a partire dal quale il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni sulle spese sanitarie 2022 e sui relativi rimborsi, in origine fissato al 9 marzo 2023 e adesso posticipato al 31 marzo 2023.
Nel mese di marzo, dovrà anche essere effettuata la trasmissione dei dati delle spese veterinarie al Sistema TS. Il termine, non prorogato, rimane fermo al 16 marzo 2023.
Scadenzario
Con il differimento dei termini, lo scadenzario riguardante gli adempimenti relativi al Sistema TS viene così modificato:
Adempimento |
Scadenza ante proroga |
Scadenza post proroga |
---|---|---|
Invio dei dati 2° semestre 2022 |
31 gennaio 2023 |
22 febbraio 2023 |
Invio dei dati per l'intero anno 2022 per gli ottici |
31 gennaio 2023 |
22 febbraio 2023 |
Invio dei dati spese veterinarie |
16 marzo 2023 |
16 marzo 2023 |
Opposizione dei dati aggregati con invio modello |
31 gennaio 2023 |
22 febbraio 2023 |
Correzione ai dati trasmessi al Sistema TS |
7 febbraio 2023 |
1° marzo 2023 |
Opposizione per ciascuna voce di spesa sul Sistema TS |
Dal 9 febbraio all'8 marzo 2023 |
Dal 3 marzo al 30 marzo 2023 |
Disponibilità dei dati del Sistema TS per l'AdE |
Dal 9 marzo 2023 |
Dal 31 marzo 2023 |
In caso di violazioni relative agli adempimenti connessi alla trasmissione delle spese sanitarie, è applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014. In particolare, l'omesso, il tardivo o l'errato invio dei dati da parte degli operatori interessati, è punito con una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro. Tuttavia, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, l'ammontare della sanzione è ridotto ad un terzo con un massimo di 20.000 euro. È, altresì, possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/97, ma è esclusa l'applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 D.Lgs. 472/97.
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Vedi anche
Proroga dei termini al 22 febbraio 2023 delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria e dell’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi ..
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