martedì 28/02/2023 • 10:55
Il CNDCEC, nel comunicato stampa del 27 febbraio 2023, ha espresso soddisfazione circa le nuove indicazioni del Ministero della Giustizia sulle modalità di svolgimento e attestazione del tirocinio semestrale per i richiedenti l'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi.
redazione Memento
In tema di modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi e per l'attestazione del compiuto tirocinio, il Ministero della Giustizia ha pubblicato alcune FAQ sul proprio sito. Al riguardo, il Ministero nella FAQ n. 2 chiarisce che il tirocinio deve: a) avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio, non concomitanti, svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo; b) essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento; c) consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; d) consentire l'acquisizione delle relative specifiche competenze. Si precisa il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività, aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni. Se è svolto presso un commissario giudiziale, la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall'art. 4 c. 5 lett. c) DM 24 settembre 2014, l'interessato deve aver partecipato all'attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure. Nella FAQ n. 3 il Ministero chiarisce che l'obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione (anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione) a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Ovviamente, come precisato da Elbano de Nuccio, alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso. Infine, nella FAQ n. 4, il Ministero chiarisce che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell'apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi (di cui all'art. 4 c. 5 lett. b), c) e d) DM 24 settembre 2014). Può essere documentato attraverso apposita certificazione (resa ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) DM 3 marzo 2022) o mediante dichiarazione sostitutiva. In entrambi i casi, il contenuto deve riguardare: a) l'ente o il professionista presso il quale è stato svolto il tirocinio, con specifica indicazione dell'incarico ricevuto; b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l'epoca del tirocinio (data di inizio e fine); c) l'attività cui il tirocinante ha partecipato; d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. Si precisa, infine, che non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente Ordine professionale. Fonte: Com. Stampa CNDCEC 27 febbraio 2023
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