martedì 28/02/2023 • 10:55
Il CNDCEC, nel comunicato stampa del 27 febbraio 2023, ha espresso soddisfazione circa le nuove indicazioni del Ministero della Giustizia sulle modalità di svolgimento e attestazione del tirocinio semestrale per i richiedenti l'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi.
redazione Memento
Ascolta la news 5:03
In tema di modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi e per l'attestazione del compiuto tirocinio, il Ministero della Giustizia ha pubblicato alcune FAQ sul proprio sito.
Al riguardo, il Ministero nella FAQ n. 2 chiarisce che il tirocinio deve:
a) avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio, non concomitanti, svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
b) essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
c) consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) consentire l'acquisizione delle relative specifiche competenze.
Si precisa il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività, aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni. Se è svolto presso un commissario giudiziale, la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall'art. 4 c. 5 lett. c) DM 24 settembre 2014, l'interessato deve aver partecipato all'attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure.
Nella FAQ n. 3 il Ministero chiarisce che l'obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione (anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione) a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Ovviamente, come precisato da Elbano de Nuccio, alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso.
Infine, nella FAQ n. 4, il Ministero chiarisce che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell'apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi (di cui all'art. 4 c. 5 lett. b), c) e d) DM 24 settembre 2014). Può essere documentato attraverso apposita certificazione (resa ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) DM 3 marzo 2022) o mediante dichiarazione sostitutiva.
In entrambi i casi, il contenuto deve riguardare:
a) l'ente o il professionista presso il quale è stato svolto il tirocinio, con specifica indicazione dell'incarico ricevuto;
b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l'epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
c) l'attività cui il tirocinante ha partecipato;
d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante.
Si precisa, infine, che non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente Ordine professionale.
Fonte: Com. Stampa CNDCEC 27 febbraio 2023
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Ti potrebbe interessare anche
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito ufficiale un vademecum riepilogativo della disciplina e degli adempimenti previsti per l’attivazione di tirocini formativi per
L'Ispettorato, con Nota INL 11 luglio 2022 n. 1451, interviene per chiarire alcuni dubbi in ordine alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prim..
redazione Memento
Con la nota n. 1451 dell'11 luglio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde ai dubbi sulla disciplina da applicare ai tirocini extracurriculari iniziati prima e ..
Revisori e tirocinanti possono accedere tramite SPID -il sistema pubblico di identità digitale- all'area riservata del portale della revisione tenuto dal MEF per comunic..
redazione Memento
L'INL ha fornito chiarimenti in materia di tirocinio fraudolento e ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro (Nota INL 453 dell'8 marzo 2023). Si esclude la cognizion..
redazione Memento
Il Ministero del Lavoro informa di aver pubblicato, nella sezione “Tirocini formativi” del proprio sito, un nuovo Vademecum dedicato all’attivazione dei tirocini formativi i..
redazione Memento
Il tirocinante, al termine dello stage, non può vantare alcun diritto di assunzione nell’azienda presso cui ha svolto l’esperienza formativa, a meno che non riesca a dim..
redazione Memento
Le nuove linee guida per l’utilizzo dei tirocini in azienda, previste dalla Legge di Bilancio 2022, ancora non si riscontrano. Come anche chiarito dall’Ispettorato del lavoro, ..
Il CNDCEC, rispondendo ad un quesito del 25 maggio 2022, afferma che l'attività di lavoro dipendente svolta da un tirocinante alle dipendenze di un'ente/società p..
redazione Memento
Con una nuova FAQ, il Ministero del Lavoro chiarisce quale sia il termine ultimo per effettuare la comunicazione di inizio di svolgimento della prestazione lavora..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.