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martedì 28/02/2023 • 06:00

Lavoro Appalti pubblici e opere private

DURC: dal 1° marzo verifica di congruità per il settore edile

Dal 1° marzo 2023 per appalti pubblici o opere private viene previsto un sistema di allerta per informare sulle necessità di verifica della congruità e delle conseguenze della mancata attestazione.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha fornito con la nota n. 831 l’accordo sottoscritto dalle parti sociali nazionali del settore il 7 dicembre 2022, tale accordo prevede novità procedurali decorrenti dal 1° marzo 2023.

Difatti con l’accordo del 7 dicembre 2022, sottoscritto da tutte le parti sociali del settore edile, sono state definite le procedure:

  • di alert per la verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili;
  • per il rilascio dell’attestato di congruità (DURC di congruità) per i cantieri conclusi.

È necessario rammentare come con il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” sia stato reso obbligatorio, a partire dal 1° novembre 2021, il c.d. “DURC di congruità” per ogni cantiere pubblico e per i cantieri privati con opere di importo superiore a 70mila euro. Tale adempimento si inserisce in un processo di iperburocratizzazione del settore, atto ad accertarne la correttezza normativa, ma che porta con se una complessa gestione organizzativa.

In questo contesto si inserisce la nuova procedura informativa che prevede l’invio di alert ai soggetti interessati attraverso il sistema CNCE_EdilConnect, che è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi per svolgere tutte le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità.

La procedura è prevista per l’impresa affidataria e per il committente ed è stata introdotta con l’obiettivo, come detto, di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa e nello specifico per quanto riguarda la richiesta di attestazione.

Dal 1° marzo 2023 la procedura di alert prevede che a seguito della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente viene generata una mail-pec. Ciò avviene:

  • in caso di appalto pubblico, all’impresa affidataria e al committente, informandoli che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente;
  • in caso di lavori privati, all’impresa affidataria informandola che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente.

Procedura e comunicazioni di allerta

In dettaglio possiamo verificare come siano state previste una serie di misure di informazione, attraverso pec, per le imprese private e per gli appalti pubblici in merito all’andamento ed alle necessità di comunicazione legate ai lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023.

La procedura prevede dopo DNL l’invio di PEC all’impresa affidataria, e al committente in caso di lavoro pubblico, informando che ai sensi del DM n. 143/21 l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da dimostrare prima del saldo finale.

Questo avviene anche nel caso in cui l’affidataria non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect ma un suo subappaltatore abbia invece provveduto. In tal caso vi sarà invito ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

Ogni 3 del mese è previsto l’invio del riepilogo relativo all’andamento della congruità da parte di CNCE_Edilconnect all’impresa affidataria.

Nel caso di lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori verrà inviata comunicazione ricordando che la chiusura dell’attività potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità.

Alla chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta di congruità ci si potrà trovare in due diverse situazioni:

  • il cantiere risulta congruo,  a questo punto viene invitata l’impresa affidataria a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale o a scaricarla direttamente dal portale www.congruitanazionale.it (Con inserimento CUC e codice autorizzazione comunicati);
  • il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere viene inviata informativa all’impresa affidataria con cui si segnala che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione. Tale comunicazione preannuncia che si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca Nazionale imprese Irregolari) con impatto anche sul DURC.

Il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento del cantiere, le richiamate conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

Cantieri conclusi

L’accordo, inoltre, prevede che per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, con denuncia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021 e quindi soggetta a congruità, le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Va precisato che, dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert.

L’accordo prevede inoltre che le diverse casse territoriali non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti

Lavoratori autonomi

L’accordo richiamato infine ricorda che, in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana il sistema CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato (Art.5 D.M. n. 143/2021, Faq n.5 CNCE n.798/2021).

Inoltre viene ribadito che l’inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, ma in caso di idonea fattura, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera.

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