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venerdì 24/02/2023 • 07:15

Fisco Caro bollette

Contributo di solidarietà 2023, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e le modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette apportate dalla legge di Bilancio 2023.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Contributo di solidarietà 2023

L’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 ha istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita.

I soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidarietà sono i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:

  • produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;

  • rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;

  • produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

L’Agenzia delle Entrate riconduce l’ambito soggettivo esclusivamente i soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR (imprese che risiedono nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti) ivi comprese le società che optano per la trasparenza fiscale o per il consolidato nazionale ai sensi degli articoli 115, 116 e 117 dello stesso TUIR: rimangono esclusi gli enti non commerciali.

Tali soggetti sono tenuti al pagamento del contributo se, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (periodo d’imposta 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi conseguiti dalle sopra indicate attività è pari ad almeno il 75 per cento dell’ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR.

La base imponibile del contributo di solidarietà si applica sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 senza considerare, per ognuno dei periodi d’imposta interessati, l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse nonché la deduzione conseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE. L’aliquota da applicare è pari al 50 per cento sull’ammontare della base imponibile.

Per le imprese residenti in Italia aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, il contributo di solidarietà è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l’importo teorico del contributo e il 25 per cento dell’ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.

Il contributo di solidarietà, determinato secondo i criteri previsti nel precedente paragrafo, deve essere versato, in via generale, in un’unica soluzione, entro un termine che varia in funzione della data di chiusura dell’esercizio: entro il 30 giugno 2023 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincida con l’anno solare e che approvino il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio mentre per le imprese che si avvalgano del maggior termine il pagamento del contributo deve essere effettuato al massimo entro il 31 luglio 2023, avendo come riferimento per l’individuazione del termine per il versamento la data di approvazione del bilancio.

Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Contributo straordinario contro il caro bollette

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 al contributo straordinario contro il caro bollette prevedono che il contributo «è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» (comma 1, primo periodo), nonché dei «soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, diversamente dalla previsione originaria del decreto Ucraina che invece delimitava la base imponibile all’incremento dei saldi riferiti ai periodi 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022 e 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021. Da considerare nella determinazione della base imponibile che:

  • non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti che esercitano una delle attività soprariportate,

  • non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive quelle non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA.

L’eventuale maggior importo dovuto, per effetto delle modifiche richiamate alla disciplina del contributo straordinario, deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023: per il versamento in data successiva alle ulteriori scadenze ivi previste per il pagamento dell’acconto e del saldo del contributo straordinario dovuto non si può più beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso e si applica la sanzione per omesso versamento in misura doppia.

Qualora invece, per effetto delle novità riportate nei precedenti sotto-paragrafi, l’ammontare del contributo risulti minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione orizzontale a decorrere dal 31 marzo 2023.

Tale disposizione interessa, ad esempio, i soggetti che hanno versato il contributo straordinario entro le scadenze stabilite e che, riscontrando nel periodo d’imposta 2021 una percentuale del volume d’affari riferito alle attività inferiore al 75 per cento del volume d’affari complessivo, risultano ora essere – per effetto delle modifiche di cui al comma 120, lettera a), della legge di bilancio 2023 – esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario.

L’utilizzo in compensazione del contributo non dovuto rappresenta una “possibilità” e, quindi, in assenza dell’opzione per la compensazione, resta impregiudicato, per tali soggetti, il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute. La scelta riguardante l’ammontare dell’eccedenza di versamento da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso deve essere effettuata nell’apposito quadro CS della dichiarazione IVA 2023.

Successivamente verranno istituiti appositi codici tributo riguardanti il maggior contributo dovuto e la compensazione dell’importo a credito versato oltre il dovuto e saranno impartite le relative istruzioni per la compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare 23 febbraio 2023, n. 4

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