sabato 25/02/2023 • 06:00
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza 9 dicembre 2022 n. 375, ha considerato legittima la clausola con cui viene circoscritta, in caso di rinnovo del CCNL di settore, la platea dei beneficiari della somma riconosciuta a titolo di vacanza contrattuale ai soli dipendenti in forza alla data di stipula del relativo accordo sindacale.
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Alcuni dipendenti promuovevano un'unica azione giudiziale nei confronti dei propri datori di lavori appartenenti al medesimo Gruppo, lamentando di essere stati ingiustamente esclusi dal diritto di percepire le somme previste nell'accordo sottoscritto dalle parti sociali, in quanto avevano cessato il rapporto di lavoro per prepensionamento prima della data di stipula.
Nello specifico, con accordo del 18 febbraio 2021, le parti sociali avevano concordato il riconoscimento, ai dipendenti in forza, di una somma di denaro a titolo di una tantum per il periodo lavorato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 a copertura del mancato rinnovo del CCNL di settore del 2016. Detta somma non avrebbe avuto riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge e sarebbe stata erogata in due tranche di pari importo con le retribuzioni di aprile e giugno 2021, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotando a mese la frazione di mese superiore a 15.
Secondo i lavoratori il loro diritto trovava fondamento nell'art. 3, c. 6, del CCNL scaduto laddove prevedeva l'applicazione di un meccanismo che riconosceva, dalla data di scadenza del precedente contratto, una c
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