lunedì 27/02/2023 • 06:00
Dopo l'annullamento di una serie di atti sull'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, le autorità competenti possono riprendere il procedimento abilitativo senza riavviarlo ex novo. Si chiariscono quali siano i soggetti coinvolti e le differenze tra l'autorizzazione unica e l'AUA.
A seguito di una sentenza con la quale è stata accolta la richiesta di annullamento di una serie di atti afferenti alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, le autorità competenti hanno ripreso il procedimento abilitativo ex art. 208 D.Lgs 152/2006, senza tuttavia riavviarlo ex novo, ma recuperando alcune fasi procedimentali precedenti all'emissione della sentenza. Un privato cittadino, residente nelle vicinanze del progettato impianto, ha impugnato i nuovi atti, con i quali l'impianto in questione veniva autorizzato, una volta superate le criticità di ordine tecnico. Il procedimento abilitativo può essere riavviato ex officio dall'amministrazione procedente o è necessario un impulso di parte?, se i privati non debbano essere considerati «soggetti coinvolti» e se non occorra richiedere, in luogo dell'autorizzazione unica, l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), a cura dell'amministrazione provinciale, stanti le problematiche anche di tipo acustico che l'impianto produrrebbe. La Conferenza di servizi In casi come questi occorre sicuramente svolgere tutti i necessari approfondimenti, per verificare se, in rapporto all'assetto urbanistico in concreto acquisito dal comparto territoriale di riferimento, l'impianto progettato è in grado di assicurare metodi di lavorazione e speciali cautele idonei a scongiurare ogni nocumento alla salute, ivi compresa quella dei soggetti che risiedono nelle immediate vicinanze. Per farlo, occorre, a monte dell'adozione del provvedimento finale, riavviare i lavori della Conferenza di servizi e, quindi, nel contraddittorio fra i vari soggetti coinvolti, le connesse valutazioni sulle criticità medio tempore rilevate, e non oggetto di un'adeguata analisi per la non corretta convocazione, alla Conferenza di servizi, di tutti i soggetti interessati. Tuttavia, il deficit partecipativo non concerne la posizione di un privato, titolare di un interesse antagonistico all'insediamento del progettato impianto di trattamento rifiuti, ma quella dell'organo tecnico preposto (ARPA): di conseguenza, per «soggetti coinvolti», nei cui confronti si deve perfezionare il contraddittorio in sede di riavvio della Conferenza di servizi, non possono che intendersi unicamente i soggetti pubblici – e non privati – ab origine convocati. Del resto, l'art. 14, c. 5, legge 241/90 stabilisce che l'indizione della Conferenza di servizi è comunicata ai soggetti di cui all'art. 7 («i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi»), i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9. È chiaro che: il privato, titolare di un interesse antagonistico, a differenza del privato richiedente titolare dell'interesse pretensivo (all'adozione del provvedimento conclusivo favorevole dell'esperito modulo procedimentale) non è inquadrabile nel novero dei soggetti destinatari della prescritta comunicazione e, come tali, legittimati a partecipare al modulo procedimentale. In omaggio al principio di «conservazione degli atti giuridici», in mancanza di una specifica statuizione giurisdizionale di segno contrario, la Conferenza di servizi deve ripartire dal momento in cui risulta essersi verificato il vizio istruttorio (ovvero dal momento in cui l'ARPA è stata pretermessa dal segmento procedimentale, nel corso del quale si sarebbero dovuti svolgere gli opportuni approfondimenti relativi alle criticità emerse): l'iter autorizzatorio, detto in altri termini, non deve ricominciare ex novo. Cos'è l'autorizzazione unica L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, afferenti ai campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive, i quali sono da essa sostituiti ad ogni effetto. In questi termini si è espresso, anche di recente, il Giudice Amministrativo (ex multis, TAR Campania-Salerno, sentenza n. 769 del 21 marzo 2022), che – nel richiamare un precedente del Consiglio di Stato (sentenza n. 2733/2020) – ha precisato che “nel provvedimento autorizzatorio in esame [autorizzazione unica] sono state riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali”. Il precedente del Consiglio di Stato L'AIA non costituisce la mera «sommatoria» dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che, nel caso di specie, consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono «assorbite» nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che la efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo. L'autorizzazione unica ambientale Ad un simile modulo procedimentale abilitativo, disciplinato con riferimento al settore speciale della gestione dei rifiuti, non è, quindi, logicamente affiancabile o sovrapponibile quello dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), codificato in via generale dall'art. 3 del DPR 59/2013, pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative. L'AUA è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale elencati nella seguente tabella. Presentano domanda di autorizzazione unica ambientale: le micro-imprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI) con meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi; comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006); autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006; comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di rifiuti; autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente; notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni.
LA SOLUZIONE
In conclusione:
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