giovedì 23/02/2023 • 11:04
Con la risposta ad interpello n. 222 del 22 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’asseverazione preventiva può essere depositata anche a seguito del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione, purché contestualmente alla presentazione di una variante al titolo edilizio originario.
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A seguito dei primi indirizzi diffusi dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, arrivano i primi chiarimenti operativi delle Entrate circa l'utilizzo combinato del Superbonus con il contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.
Sin dall'introduzione delle disposizioni che hanno legittimato la coesistenza delle misure, infatti, si è subito avvertita l'esigenza di comprendere le concrete modalità di coordinamento tra i due istituti, specie sotto il profilo procedurale.
L'asseverazione preventiva e il disconoscimento dell'agevolazione in caso di deposito tardivo
Secondo quanto previsto dall'art. 119 c. 4-ter DL 34/2020, per i soggetti che sostengono spese relative ad interventi edilizi aventi ad oggetto immobili ricompresi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, il Superbonus spetta esclusivamente per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Ai fini della detrazione in commento, inoltre, il successivo comma 13, lettera b), del medesimo articolo 119 stabilisce che per i predetti interventi, l'efficacia degli stessi è asseverata da professionisti abilitati secondo le disposizioni regolatorie del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
Il provvedimento ministeriale, novellato più volte negli ultimi anni, definisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati per la messa in sicurezza degli edifici, prevedendo che il progettista dell'intervento strutturale debba asseverare (secondo il modello contenuto nell'Allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale, per l'accesso al Superbonus occorre che la predetta asseverazione (c.d. preventiva) sia allegata alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, e comunque non oltre la data di inizio lavori.
A tal riguardo, risulta opportuno ricordare come sino all'emanazione del DM 9 gennaio 2020, che ha modificato il testo del primo provvedimento, era previsto che l'asseverazione doveva essere allegata al titolo edilizio; un deposito successivo era considerato “tardivo”. La novella ha inciso quindi sulle tempistiche di presentazione del c.d. Allegato B, rendendo possibile il deposito successivamente alla presentazione del titolo ed entro la data di inizio lavori.
Secondo una discutibile interpretazione delle Entrate, solo per i titoli edilizi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020 (data di entrata in vigore delle nuove regole), tuttavia, l'asseverazione può essere presentata anche prima dell'inizio dei lavori. L'amministrazione finanziaria ha così attribuito valenza innovativa e non interpretativa alle disposizioni del DM 9 gennaio 2020.
In questa prospettiva, la rigorosa osservanza della procedura appena descritta assume particolare rilievo nella misura in cui, secondo l'orientamento delle Entrate, un eventuale deposito tardivo dell'asseverazione comporta la decadenza dall'agevolazione (cfr. da ultimo, Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E).
Il deposito dell'asseverazione alla data di presentazione della variante di progetto: quando è possibile
Come detto, il Superbonus spetta a valere sulle spese c.d. “in accollo”, ossia eccedenti l'importo riconosciuto quale contributo per la ricostruzione.
Con la risposta ad interpello del 22 febbraio 2023 n. 222, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi in relazione ad una particolare fattispecie, nell'ambito della quale, solo a seguito della presentazione nel 2019 del titolo edilizio relativo al progetto originario di “riparazione dei danni” (i cui relativi costi erano interamente coperti dal contributo per la ricostruzione concesso nel 2021), il contribuente ha riscontrato la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni al fine del ripristino dell'agibilità dell'edificio, con conseguenti ulteriori spese a carico ed eccedenti il contributo riconosciuto.
In questo contesto, nell'esprimere il proprio parere le Entrate compiono dapprima un riferimento ad un'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, secondo cui il Superbonus spetta anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera.
Come già indicato nella guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus”, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nell'aprile del 2021, infatti, possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico anche i contribuenti che hanno già ottenuto il contributo pubblico o anche avviato i lavori, mediante la presentazione di una variante del progetto iniziale.
Il recepimento di tali indicazioni ha generato diversi problemi di coordinamento con la normativa di cui al DM 58 del 2017, laddove è previsto, come già anticipato, che l'asseverazione preventiva (Allegato B) debba essere depositata al più tardi entro l'inizio dei lavori (mentre per titoli edilizi richiesti fino al 15 gennaio 2020 il deposito doveva avvenire contestualmente alla presentazione del titolo autorizzativo).
In questa prospettiva, la soluzione interpretativa formulata dalle Entrate ha il pregio di dirimere le incertezze applicative e procedurali emerse a riguardo; laddove, infatti, il professionista tenuto ad asseverare l'efficacia degli interventi attesti che questi ultimi sono indispensabili al completamento del progetto iniziale per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale, l'asseverazione preventiva può essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera.
La posizione assunta dalle Entrate si pone in controtendenza rispetto alla precedente prassi in materia; per i titoli edilizi richiesti fino al 15 gennaio 2020, infatti, l'amministrazione finanziaria come detto ha sostenuto a più riprese la non spettanza dell'agevolazione nei casi in cui l'asseverazione preventiva veniva presentata successivamente al titolo edilizio, anche ove allegata ad un eventuale variante di progetto.
In definitiva, considerando anche le finalità sociali e la portata della norma in commento, per cui il Superbonus nelle c.d. “aree del cratere” è applicabile per tutte le spese sostenute fino al 2025, le indicazioni delle Entrate rivestono estrema importanza per gli operatori coinvolti che potranno accedere all'agevolazione depositando l'asseverazione preventiva anche in un momento successivo alla presentazione del titolo autorizzativo iniziale.
Fonte: Risp. 22 febbraio 2023 n. 222
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