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lunedì 27/02/2023 • 06:00

Caso Risolto TRUST

Anche il trustee subentrato può accedere alla rivalutazione

La rivalutazione delle partecipazioni è possibile anche per i trust. In caso di sostituzione del trustee successivamente al 1° gennaio 2023 (data di riferimento dell’art. 1 c. 107-109 Legge di bilancio 2023), si tratta di valutare la possibilità di accedere alla rivalutazione.

di Carlo Bertoncello - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 9 min.
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Un trust liberale familiare (non commerciale) residente ed opaco detiene una partecipazione in una Srl. Osservando le previsioni del regolamento di trust, il 30 gennaio 2023 è stata effettuata la sostituzione del trustee.

Dalle valutazioni sul fondo in trust è emersa l'intenzione del trustee di cedere la partecipazione. Per ottimizzare il carico fiscale il trustee intende procedere con il riallineamento del costo fiscale (c.d. rivalutazione).

Al riguardo è utile osservare che:

  • la norma prevede che la rivalutazione riguarda le partecipazioni detenute al 1° gennaio 2023.
  • il titolare della partecipazione è il trustee, non essendo il trust un soggetto giuridico. Ciò significa che, quantomeno sul piano formale, nella visura camerale della Srl partecipata, il socio-trustee risulta essere mutato rispetto al 1° gennaio, ancorché emerga l'indicazione che tale soggetto opera come trustee del medesimo trust.

Analizziamo la possibilità per il subentrato trustee di accedere alla rivalutazione della partecipazione, pur non risultando formalmente titolare della partecipazione alla data di riferimento della norma.

Il regime impositivo della cessione di partecipazioni da parte del trust

In via preliminare, è utile ricorda che un trust con le caratteristiche di quello in esame, pur non essendo un soggetto giuridico, rientra tra i soggetti passivi di imposta (IRES) ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. c) DPR 917/86.

In tale situazione, la cessione di una partecipazione detenuta dal trust (ente non commerciale) è suscettibile di determinare una plusvalenza di cui all'art. 67 c. 1 lett. c-bis) DPR 917/86, assoggettata a tassazione come da art. 68 c. 6 DPR 917/86.

In altri termini, in caso di cessione della partecipazione il trust deve raffrontare il prezzo di vendita con il costo fiscale della stessa.

Può essere utile ricordare che tale plusvalenza è realizzata nell'anno dell'avvenuta cessione, a prescindere dal pagamento del prezzo ai fini della determinazione della normativa applicabile. Tuttavia, l'effettiva tassazione, nel caso di rateizzazione del pagamento, si ha secondo il principio di cassa, cioè nell'anno dell'incasso, in proporzione a quanto incassato, ai sensi dell'art. 68 c. 7 lett. f) DPR 917/86.

Al fine di poter effettuare le valutazioni del caso, è quindi fondamentale determinare il costo fiscale della partecipazione per il trust. Nel caso di specie, l'art. 68 c. 6 d DPR 917/86 sopra richiamato dispone che “nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”.

La rivalutazione delle partecipazioni

L'art. 1 c. 107-109 L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha riproposto la facoltà di rideterminare il costo fiscale (tra l'altro) delle partecipazioni non quotate (c.d. rivalutazione).

La norma riprende pedissequamente la procedura storica di rideterminazione del costo fiscale disciplinata originariamente dall'art. 5 L. 448/2001 e successive modifiche di cui all'art. 2 c. 2 DL 282/2002, convertito con modificazioni dalla L. 27/2003, e successive modificazioni a quest'ultima apportate.

Come in passato, all'agevolazione possono accedere persone fisiche, anche non residenti, fuori dal regime di impresa, nonché società semplici ed enti non commerciali che possono realizzare redditi diversi di cui all'art. 67 (come i trust), che alla data del 1° gennaio 2023 posseggano partecipazioni.

Sussistendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, è possibile accedere alla norma agevolativa versando un'imposta sostitutiva in misura del 16% determinata sul valore di una perizia di stima giurata, entro il 15 novembre 2023.

Nel caso in esame, anche tenuto conto degli obblighi di tutela e conservazione del fondo in trust che gravano sul trustee, quest'ultimo è tenuto a valutare l'esperibilità della procedura di rideterminazione del costo fiscale al fine di versare l'imposta in misura del 16% in luogo del 26% ordinariamente previsto.

In tale contesto, si osserva che la partecipazione era certamente detenuta dal trust, ma, per la specificità dell'istituto, essa è formalmente intestata al trustee (proprio in quanto il trust in senso proprio non è un soggetto giuridico). Questi, come detto, è variato nel corso dell'anno 2023, sicché a livello formale (e.g. in visura camerale) non c'è identità tra il proprietario al 1° gennaio e quello alla data di eventuale rivalutazione.

Per maggior chiarezza, sotto si riporta quanto risultante in una visura (in versione anonima):

È però evidente che da un punto di vista sostanziale, così come rilevabile dalla sezione “vincoli sulla quota”, è sempre il medesimo trust titolare della partecipazione tanto al 1° gennaio quanto alla data di rivalutazione.

Sulla questione non si rinvengono né prese di posizione esplicite dell'Agenzia, né commenti dottrinali.

La figura del trustee

Come già più volte detto, l'istituzione del trust non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico. Esso non ha personalità e la proprietà dei beni viene trasferita dal disponente, che se ne spoglia, al trustee che diviene in concreto il proprietario del fondo in trust, secondo un concetto di proprietà destinata, senza che operi una confusione con i beni propri del trustee.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. a) della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (ratificata dall'Italia con la L. 364/1989) “i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee”.

Il trustee, quindi, è il soggetto che diviene intestatario e proprietario dei beni in trust, al fine di custodirli ed amministrarli secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo del trust per perseguire le finalità del trust stesso.

D'altro canto, l'art. 11 c. 2 lett. c) della Convenzione dell'Aja su richiamata, dispone che i beni del trust non ricadano nell'asse ereditario del trustee deceduto, a ribadire come il trustee sia il “proprietario” formale ma non effettivo del fondo in trust.

In aggiunta a quanto sopra, si ritiene, poi, che nel caso di esame possa essere richiamata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022, nella quale (con riguardo alla fiscalità diretta) è stato chiarito che la sostituzione del trustee “si tratta, in effetti, di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del trust alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale”.

Una tale vicenda riguarda evidentemente solo l'aspetto gestorio, poiché il bene appartenente al fondo in trust (la partecipazione nel caso di specie) fa parte sempre e comunque al medesimo patrimonio destinato ancorché muti il proprietario formale. Per queste ragioni non si ritiene sussista il rischio che la rivalutazione venga contestata per carenza dei presupposti previsti dalla norma (possesso della partecipazione al 1° gennaio 2023).

LA SOLUZIONE

Il trustee di un trust subentrato nell’ufficio nel corso del 2023 può legittimamente accedere alla norma che consente la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, ancorché dal registro delle imprese risulti un mutamento del proprietario formale della partecipazione rispetto alla data del 1° gennaio 2023.

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