giovedì 23/02/2023 • 06:00
Entro il 28 febbraio 2023 i contribuenti che applicano il regime forfetario che intendono optare per la riduzione contributiva del 35% sono tenuti a presentare domanda telematica. La riduzione si applicherà automaticamente nel 2023 ai soli soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2022. Si delineano le modifiche strutturali al regime apportate dalla Legge di Bilancio 2023.
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La Legge di Bilancio 2023 ha previsto alcune novità riguardati il regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.
Le novità 2023
Nel dettaglio, dal periodo di imposta 2023, viene innalzato a 85.000 euro il limite dei ricavi e compensi dell'anno precedente, requisito essenziale per l'accesso e la conservazione del regime di vantaggio. Si ricorda che ai fini del computo del predetto limite di ricavi/compensi vale il principio di cassa, pertanto, occorre considerare i ricavi e compensi effettivamente percepiti nel singolo periodo di imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Il legislatore, inoltre, novellando il comma 71, art. 1, Legge 190/2014 dispone che in caso di ricavi/compensi percepiti superiori ai 100.000 euro il regime forfetario smette di avere applicazione, a partire dallo stesso anno, sorgendo contemporaneamente l'obbligo di versare l'IVA per tutte le operazioni che comportano il superamento del limite in questione. In tale caso si ha, ai fini delle imposte dirette, l'uscita immediata dal regime forfetario e l'applicazione per l'anno corrente della tassazione ordinaria. La disciplina in vigore fino al 2022 disponeva, al contrario, il venir meno della tassazione sostitutiva IRPEF e l'esclusione dagli adempimenti IVA solo a partire dall'anno successivo al superamento della soglia di ricavi/compensi di euro 65.000.
Dal 2023 una tale impostazione viene mantenuta soltanto nell'ipotesi di ammontare complessivo dei ricavi e dei compensi tra 85.001 e 100.000 euro. La novità appena descritta ha l'obiettivo di correggere una stortura che caratterizzava la norma previgente, infatti, la fuoriuscita dal regime forfetario indotta dal superamento del limite solo a partire dal periodo di imposta successivo determinava un'eventualità paradossale e dai carattere fortemente elusivi, forse eccessivamente lontana dai criteri di progressività a cui è ispirato il nostro ordinamento: sforare il tetto dei 65.000 euro di fatturato permetteva di mantenere per lo stesso anno l'agevolazione, indipendentemente dall'entità del superamento. La disciplina si è prestata, in questi anni, troppo facilmente a ragionamenti elusivi ed oscillazioni di fatturato pianificate al solo fine di godere periodicamente della favorevole tassazione del regime in questione.
Se tale novità risulta assolutamente condivisibile in termini di equità fiscale, la nuova previsione della Manovra, comporta una serie di complicazioni di ordine pratico con riferimento alle modalità di gestione del cambio di regime in corso d'anno (a tal proposito si vedano le considerazioni portate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in sede di audizione durante l'iter di conversione dal DDL Bilancio 2023).
Si evidenzia che, al netto delle novità illustrate, continuano ad operare gli stessi requisiti di accesso e le stesse cause di esclusione previste, rispettivamente, all'art. 1, c. 54 e 57, Legge n. 190/2014.
La riduzione contributiva facoltativa da richiedere per i forfetari
L'INPS, con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 al paragrafo n. 8 ha rammentato la natura facoltativa dell'accesso alla riduzione contributiva del 35% per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, da effettuare tramite apposita domanda presentata dall'interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge di accesso al regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.
Il regime in parola si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, nel caso di permanenza dei requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2023, non abbiano prodotto all'Istituto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2022 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
La comunicazione può essere effettuata compilando l'apposito modello telematico predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti del sito www.inps.it disponibile al seguente percorso: Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate “Regime agevolato ex. art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione”.
I possibili effetti della riduzione contributiva
Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applica l'art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.
In presenza di reddito superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all'importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all'accredito dell'intero anno.
Per quanto detto, si rammenta che l'adesione alla riduzione contributiva deve essere valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.
Decadenza dalla riduzione contributiva ed esclusione per particolari categorie
Il presupposto per applicare l'agevolazione contributiva è la legittima fruizione del regime forfetario. Pertanto, nel caso in cui il contribuente inizi ad applicare (volontariamente o perché obbligato) il regime di tassazione ordinaria la riduzione contributiva viene meno. Nel caso in cui il regime forfetario, illegittimamente fruito, cessi di essere applicato a seguito di un accertamento eseguito dall'Amministrazione finanziaria l'agevolazione contributiva viene meno retroattivamente dall'anno in cui è stata accertata l'assenza dei requisiti di applicazione del regime di favore.
I commi 80 e 81 dell'art. 1, Legge 190/2014 escludono il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.
In particolare, viene esclusa l'applicazione della disposizione di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione.
Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.
Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l'applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
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