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mercoledì 22/02/2023 • 14:44

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Consolidato nazionale: modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 220 del 22 febbraio 2023, ha chiarito che i crediti del consolidato nazionale possono essere utilizzati dalla controllante solo per il pagamento dell'IRES, pertanto non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 220 del 22 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società consolidante deve utilizzare il credito ricevuto dalle consolidanti in compensazione per pagare il saldo dell'IRES relativo a quell'anno, senza lasciare alcun credito residuo da utilizzare in periodi di imposta successivi.

Si ricorda che l'art. 7 c. 1 lett. b DM 1° marzo 2018 prevede che le società partecipanti al consolidato possono trasferire crediti d'imposta alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di € 2 milioni (di cui all'art. 34 L. 388/2000 come innalzato dall'art. 1 c. 72 L. 234/2021). Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito (Cfr. Circ. AE 20 dicembre 2004 n. 53/E, par. 5.1).

Nel caso di specie, la società istante ha esercitato l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale (art. 117 e s. DPR 917/86). Nell'esercizio 2020 ha ricevuto dalla sua controllata un credito IVA esposto nella sezione X, quadro NX del Modello CNM per il 2020 e nella dichiarazione IVA per il 2020 della consolidata al quadro VX. Tale credito, secondo la società, è stato legittimamente ceduto ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. b DM 1° marzo 2018, in quanto la dichiarazione consolidata relativa all'esercizio 2020 era a debito IRES. Tuttavia, per scelta di gruppo, tale credito nell'esercizio 2020 non fu utilizzato e quindi fu riportato nel quadro CC, rigo CC6, colonne 3 e 5. Nella dichiarazione consolidata dell'esercizio 2021 non c'è debito IRES di gruppo (in quanto gli acconti versati sono risultati eccedenti rispetto al saldo), mentre gli acconti relativi all'esercizio 2022 vengono prioritariamente compensati con il credito IRES 2021, quindi il credito in questione resta nel 2021 ancora inutilizzato.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la consolidante doveva procedere all'utilizzo in compensazione del credito, per il pagamento del saldo IRES relativo al 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al 2021, senza che residuasse alcunché, dal momento che all'atto del trasferimento del credito IVA da parte della consolidata l'importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto. Resta salva, comunque, la possibilità di correggere gli effetti del mancato utilizzo in compensazione del credito IVA trasferito mediante il ricorso alla dichiarazione integrativa, per ripristinare il credito IVA non utilizzato in capo alla consolidata.

Fonte: Risp. AE 22 febbraio 2023 n. 220

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