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giovedì 23/02/2023 • 06:00

Finanziamenti Imprese di trasporto

Come ottenere il bonus per energia elettrica e gas naturale

Il Decreto 22 dicembre 2022 del MIT, pubblicato in GU, definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del credito d'imposta, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023, il decreto 22 dicembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), recante le “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - Anno 2022”.

Nello specifico, le disposizioni del suddetto decreto, definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, introdotto dall'art. 6, c. 5, del DL 17/2022 (cd. “decreto bollette”), convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022.

Tale contributo, è finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca ed all'effettuazione dei controlli.

Le risorse stanziate per l'attuazione dell'intervento, ammontano a 25.000.000 di euro per il 2022.

Beneficiari e agevolazione concedibile

Possono accedere al contributo in esame, le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) ed all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, «esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto».

Per quanto concerne, invece, l'agevolazione concedibile, il decreto in esame stabilisce che, le risorse stanziate, siano assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022 (al netto dell'IVA), «per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto».

È, altresì, specificato che, i contributi in questione, siano concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 66 della Sez. 2.4 comunicazione della Commissione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final. I contributi in esame, si pongono in conformità ai requisititi di forma previsti dalla citata comunicazione.

Si prevede, inoltre, che i costi ammissibili, siano calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. 

A tal proposito, il decreto precisa che «il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») ed il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata».

Tale aumento di prezzo, viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150%) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. 

A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili, non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021. 

L'aiuto complessivo per impresa, previsto dal decreto in commento, non deve superare in alcun momento il 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 4 milioni di euro. In conformità a quanto previsto dalla Comunicazione C (2022)7945, il periodo di riferimento può essere individuato in uno specifico mese dell'anno 2022 o in un periodo di più mesi consecutivi, sempre dell'anno 2022.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che, tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Procedura di concessione dell'agevolazione

L'art. 4 del decreto in esame, disciplina la procedura di concessione dell'agevolazione, stabilendo che, il MIT, è incaricato della predisposizione degli atti necessari ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonché dell'approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.

Sul punto, si stabilisce che sarà un successivo decreto direttoriale a cura dello stesso Ministero, a determinare i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza dovrà essere presentata tramite apposita piattaforma informatica che consentirà d'inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile, ovvero:

  • identificazione dell'impresa;
  • indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto;
  • somme spese dall'impresa;
  • indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato.

Con il medesimo decreto direttoriale, saranno definite, inoltre, le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile.

Fruizione del credito d'imposta

Il provvedimento in commento, infine, relativamente alla fruizione del credito d'imposta, stabilisce che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/97), presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati. 

L'elenco delle imprese ammesse al contributo, prima della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, sarà approvato con uno o più decreti dirigenziali che verranno pubblicati sul sito del MIT, nella pagina dell'amministrazione trasparente.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo   concesso dal MIT, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta in questione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base   imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne oneri fiscali e contributivi), del TUIR.

In merito alla trasmissione dei dati, infine, è previsto che il MIT invierà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso; saranno, inoltre, comunicate le eventuali variazioni o revoche (anche parziali) dei crediti d'imposta concessi.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmetterà al MIT l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Fonte: Decreto MIT 22 dicembre 2022

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