mercoledì 22/02/2023 • 11:35
Nella GU n. 44 del 21 febbraio 2023 è stato pubblicato il decreto del 22 dicembre 2022 in cui sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del credito per l'acquisto di gas naturale liquefatto in favore del settore dell'autotrasporto.
redazione Memento
Con il decreto del 22 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina credito d'imposta a favore del settore dell'autotrasporto finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto (di cui all'art. 6 c. 5 DL 17/2022). Le risorse, nel limite di € 25.000.000 per il 2022, sono assegnate nella misura pari al 20% delle spese sostenute dal 1° febbraio 2022 e per tutto il 2022, al netto dell'IVA, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Beneficiari del credito Possono accedere al credito le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Procedura di concessione Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve predisporre gli atti necessari per l'individuazione dei beneficiari, per la determinazione del credito concedibile e per l'approvazione degli atti necessari al riconoscimento del credito. L'istanza deve essere presentata tramite apposita piattaforma informatica implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto saranno determinati con un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Modalità di fruizione Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il Mod. F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia. L'elenco delle imprese ammesse al credito sarà approvato con uno o più decreti, pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella pagina dell'amministrazione trasparente. L'erogazione del credito è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final. Fonte: DM 22 dicembre 2022 (GU 21 febbraio 2023 n. 44)
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