Il sistema continua ad essere strutturato su una fase necessaria, definita accertamento dello stato passivo, che si svolge davanti al giudice delegato e viene decisa dallo stesso in via provvisoria sulla base della documentazione allegata dai creditori. Il progetto di stato passivo così formato viene sottoposto all'esame dell'adunanza dei creditori, i quali hanno diritto d'intervenire e di far valere le proprie osservazioni e contestazioni; quindi, sulla base delle deduzioni dei creditori del commissario giudiziale o del commissario straordinario e dello stesso imprenditore, il giudice delegato apporta le necessarie modificazioni ed integrazioni e lo dichiara esecutivo.
Nell'ambito dell'accertamento del passivo possono poi innestarsi giudizi aventi ad oggetto l'esistenza del credito e le ragioni di prelazione sulla base delle contestazioni dei creditori esclusi od ammessi con riserva.
In sostanza, la struttura dell'accertamento del passivo è in qualche misura assimilabile a quella del procedimento monitorio nella quale ad una fase necessaria di cognizione sommaria può succedere, a seguito della proposizione dell'opposizione, una fase eventuale a cognizione piena.
Domanda di insinuazione al passivo
La domanda di insinuazione al passivo si propone con ricorso, sottoscritto dal creditore e per la presentazione della stessa non è necessaria l'assistenza del difensore.
La proposizione della domanda viene «provocata» da un avviso del curatore inviato a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale.
Tale avviso costituisce una mera provocatio ad agendum volta a consentire la concentrazione delle istanze in un procedimento che presenti nella misura maggiormente possibile dimensioni collettive e non implica alcuna valutazione sull'eventuale futura ammissione al passivo (Cass. I, n. 24316/2011, in Fall. 2012, 879).
Ai sensi dell'art. 200 CCI l'avviso deve essere notificato mediante posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, con lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario e deve contenere le informazioni utili per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo.
Per altro verso, risolvendo così sul piano pratico, come aveva già fatto l'art. 94 l. fall. come modificato nel 2006 l'antica querelle sulla natura di domanda giudiziale di quella di insinuazione al passivo, l'art. 202 CCI precisa espressamente che la domanda di insinuazione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura della procedura. Vi è dunque che detta domanda ha efficacia interruttiva-permanente del decorso del termine di prescrizione.
La domanda va depositata almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per lo stato passivo e deve indicare compiutamente le ragioni fatto e di diritto sulle quali essa si fonda (c.d. causa petendi): infatti, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 278/2019).
Il progetto di stato passivo
Dopo la presentazione delle domande, il curatore le esamina e rassegna le proprie motivate conclusioni su ciascuna di esse, evidenziando all'autorità giudiziaria la ricorrenza di eventuali circostanze impeditive, modificative od estintive rispetto alla pretesa fatta valere.
Sulla scorta delle conclusioni formulate, il curatore predispone poi un progetto di stato passivo da presentare al giudice delegato, depositato in cancelleria entro quindici giorni prima dell'udienza rispetto al quale i creditori possono presentare eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi sino al giorno dell'udienza.
Peraltro, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, in quanto non può trovare applicazione il disposto dell'art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso (Cass. n. 5659/2012).
Lo stato passivo
All'esito del procedimento di verifica dei crediti, che può svolgersi anche nel corso di più udienze, il giudice forma lo stato passivo rispetto ai crediti insinuati, stato passivo che è reso esecutivo con un decreto a partire dal deposito del quale in cancelleria decorre il termine per la proposizione delle eventuali impugnazioni.
Rispetto a ciascun credito, il provvedimento del giudice può essere, innanzitutto, di ammissione, trasformando con ciò la posizione del creditore da concorsuale in concorrente: in questo caso, nel provvedimento deve anche essere indicato se il credito viene collocato in via chirografaria od in via privilegiata.
Il provvedimento del giudice delegato può, inoltre, essere di ammissione con riserva; ciò tuttavia può avvenire, a pena di inefficacia, nelle sole ipotesi oggi indicate dal secondo comma dell'art. 204 CCI ossia per i crediti condizionati; per i crediti rispetto ai quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; per i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La riserva contenuta nel provvedimento di ammissione, al di fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge, deve ritenersi priva di efficacia e la relativa ammissione incondizionata (Trib. Roma 20 luglio 1996, in Fall. 1997, 324; Trib. Monza 25 ottobre 1988, in Fall. 1989, 913, con nota di Bozza). Effetto dell'ammissione con riserva è il diritto del creditore a vedere accantonato in proprio favore in sede di riparto un importo corrispondente a quello del credito ammesso.
La decisione può inoltre essere, in tutto o in parte, di rigetto sia rispetto alla domanda di riconoscimento del credito che a quella che attiene al diritto di prelazione.
Il tradizionale principio, consolidato almeno in giurisprudenza, secondo cui il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo lo stato passivo non produce effetti al di fuori del fallimento (i.e. non è idoneo al giudicato sostanziale) e quindi non preclude alle parti, dopo la chiusura del fallimento stesso, la proposizione di domande di accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei crediti medesimi (Cass. n. 3903/1988), trova conforto sul piano normativo, per la procedura di liquidazione giudiziale, nell'odierno art. 204, c. 5, CCI, secondo cui detto decreto produce effetti soltanto ai fini del concorso.
Il curatore, subito dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.