sabato 25/02/2023 • 06:00
La sentenza della CGT di secondo grado della Lombardia conferma che, nell’ipotesi dell’utilizzo di comparables erronei da parte dell’Ufficio, l’avviso di accertamento deve essere annullato per l’insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione.
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I fatti originativi della pronuncia La pronuncia della CGT di secondo grado della Lombardia (n. 45 del 10 gennaio 2023) confermerebbe il filone giurisprudenziale secondo il quale, se nella rideterminazione del prezzo delle transazioni infragruppo l'AE utilizza dei comparabili non utilizzabili, l'atto impositivo deve essere annullato (cfr. in sede di legittimità Cass. 17 maggio 2022 n. 15668). La pronuncia origina da una verifica in materia di transfer pricing, effettuata nei confronti di una società che si occupa della progettazione (anche in conto terzi) e della vendita di prodotti tecnologici, dalla quale risulta che i costi asseritamente indeducibili derivano da operazioni infragruppo. In particolare, l'Ufficio procede a rideterminare il prezzo delle operazioni contestate, adottando il TNMM (Transactional Net Margin Method), la cui scelta è oggetto di contestazione da parte della società, ed utilizza 6 comparables, ritenuti errati dalla ricorrente. Risultata soccombente in primo grado, la società impugna la pronuncia dinanzi la competente CGT, rilevando il difetto di insufficiente/contraddittoria motivazione, opinando che la CGT di primo grado non avrebbe dato adeguato conto de...
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