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  • Processo tributario
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  • Tempo di lettura 7 min.

La fattispecie che ha dato origine alla controversia è fortunatamente poco ricorrente, ma è emblematica di una non grande attenzione alle regole di rito da parte di alcuni giudici di merito.

In un giudizio avverso una cartella di pagamento, l'agente della riscossione, cui era stato tempestivamente notificato il ricorso, pur non essendosi costituito, si è presentato all'udienza di discussione, rivolgendo istanze ai giudici e soprattutto esibendo - ma non producendo - la fotocopia dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito relativa alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto (attività riguardo la quale il ricorrente non aveva espressamente contestato l'irritualità, ma solamente l'illeggibilità della firma del destinatario). L'agente della riscossione si era poi costituito nel secondo grado di giudizio, ma non aveva mai prodotto in giudizio quel documento. I giudici di merito di primo e di secondo grado avevano basato le rispettive decisioni proprio sulla scorta della mera esibizione di tale documento, dando per buone tutte le attività pur così irritualmente compiute dall'agente della riscossione.

La Cass. 14 febbraio 2023 n. 4642, ha riaffermato i principi di diritto applicabili in materia di produzione documentale ed ha quindi annullato la sentenza del giudice tributario di secondo grado, rinviando allo stesso, in diversa composizione, la controversia perché l...

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