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sabato 25/02/2023 • 06:00

Fisco Classificazione doganale

Le parti di un prodotto sono indispensabili per il bene principale

Ai fini della classificazione doganale, i prodotti possono assumere il nomen di "parti" di un bene principale nel caso in cui risultino indispensabili per il suo funzionamento. Tale nozione non deve essere confusa con quella di "accessori" che presuppone, invece, si tratti di organi di attrezzatura intercambiabili.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 5 min.
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I requisiti per il corretto inquadramento delle “parti”

La Cassazione, con la sentenza del 6 febbraio 2023 n. 3532, ha chiarito che, ai fini di un corretto utilizzo della nozione di “parti” (di un prodotto) ai fini della classificazione doganale, è necessario che le stesse siano indispensabili per il funzionamento del bene principale.

In caso contrario, il prodotto deve essere classificato secondo la materia che conferisce allo stesso carattere essenziale.

Volendo ricostruire la vicenda processuale, essa prende origine dalla notifica di un avviso di rettifica, con il quale l'Agenzia delle Dogane aveva asseritamente rideterminato la voce doganale non soltanto del bene importato, ma anche delle relative parti, con conseguente recupero dei maggiori diritti.

Seguendo la tesi dell'Ufficio, in particolare, tali prodotti non erano “parti” del macchinario, sicché dovevano essere classificati come lavori di materie plastiche.

In secondo grado, i giudici disconoscevano il percorso interpretativo dell'Agenzia, ritenendo corretta la voce doganale conferita dall'operatore economico in sede dichiarativa, stante la loro natura di prodotti serventi, destinati esclusivamente o principalmente alle macchine importate.

Nel merito, giova premettere che sulla specifica categoria di beni oggetto del contenzioso (ossia fotocamere, videocamere e action cam), la Suprema Corte richiama la Corte di giustizia che sul tema è intervenuta in plurime occasioni (cfr., ex pluribus, ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3242).

In particolare, la classificazione tariffaria astrattamente applicabile ai prodotti in giudizio è costituita da tre distinte voci contenute nell'allegato I del Regolamento di esecuzione n. 2658/87/CEE e precisamente: NC 8525 80 30 (Fotocamere digitali); NC 8525 80 91 (Videocamere digitali); NC 8525 80 99 (Videocamere digitali. Altri).

Nello specifico, l'Ufficio ha ritenuto la merce riconducibile a quest'ultima voce, in ispecie alla luce del Reg. n. 876/2014/UE. Per la C.T. Reg., che ha condiviso la tesi dei contribuenti, invece, gli apparecchi devono essere classificati come fotocamere digitali e, dunque, alla prima voce e questo perché essi non presentavano le condizioni di «essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna, sia su supporti esterni» e di «poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video», caratterizzanti l'essenza delle videocamere.

Va posto in rilievo in primo luogo che secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha fornito concreta esplicazione delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata contenute l'allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (cfr. Corte di giustizia, 26.9.2000, Eru Portuguesa, C-42/99, punto 13; Corte di giustizia, 5.3.2015, Vario Tek, C‑178/14, punto 21; Corte di giustizia, 25.2.2016, G.E. Security, C-143/15, punto 44 Corte di giustizia, 15.5.2019, Korado, C-306/18, punto 36; Corte di giustizia, 30.4.2020, DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o., C-810/18, punto 25).

Ed inoltre, riferisce la Suprema Corte, il criterio utile per l'individuazione della corretta classificazione è, inoltre, la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso, con la precisazione che, a tal fine, si devono valutare tanto l'uso cui il prodotto è destinato dal fabbricante, quanto le modalità e il luogo della sua utilizzazione.

Infine, la classificazione doganale di un prodotto deve essere operata tenendo conto della funzione principale di quest'ultimo, con la specifica precisazione, per le macchine che svolgano più di una funzione (come nella specie), che la nota 3 della sezione XVI della seconda parte della NC, stabilisce che occorre tenere conto della funzione principale che le caratterizza (Corte di giustizia11 giugno 2015, Amazon EU, C‑58/14, punto 23), e che, a tal riguardo, è necessario prendere in considerazione che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore.

Con riferimento al caso di specie, rileva la regola generale per l'interpretazione della NC 3b) dell'Allegato I al Reg. 2658/87), secondo cui i prodotti misti o i lavori composti devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

Nozione di "parti" diversa da quella di "accessori"

Ai fini tariffari, la Suprema Corte ha precisato che la nozione di “parti” non deve essere confusa con quella di “accessori”, i quali presuppongono che si tratti di organi di attrezzatura intercambiabili (Cass. n. 25966/2019; anche Corte UE, cause C-250/05 e C-183/06).

Per poter qualificare un oggetto come “parte”, invece, è necessario dimostrare non solo che la macchina, senza tale oggetto, non può adempiere le funzioni cui è destinata, ma anche che il suo funzionamento meccanico o elettrico è condizionato da tale oggetto.

Per l'effetto, i giudici di legittimità hanno concluso affermando che l'espressione «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili e, quindi, non solo che, in mancanza di esse, la macchina non possa operare, ma anche che lo stesso funzionamento, meccanico o elettrico, ne è inevitabilmente condizionato.

In assenza di tali requisiti, pertanto, la classificazione deve essere effettuata secondo le regole generali, in ragione della materia costitutiva dei prodotti.

Fonte: Cass. 6 febbraio 2023 n. 3532

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