X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Bonus locazioni
Altro

giovedì 23/02/2023 • 06:00

Fisco Crediti d'imposta

Bonus locazioni: entro il 28 febbraio 2023 l'autodichiarazione

Il 28 febbraio 2023 scadono i termini per accedere al credito d’imposta per gli affitti a uso non abitativo destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine versati nei primi tre mesi del 2022. Trattandosi di un aiuto Covid, per beneficiarne è necessario fare riferimento alle ulteriori previsioni incluse nel Temporary Framework.

di Carlo Maria Andò - Commercialista e revisore legale, EY

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Nell'ambito dei sostegni erogati nel corso del triennio 2020-2022 alle imprese colpite dalla crisi legata all'epidemia da Covid-19, l'art. 5 DL 4/2022 ha previsto l'estensione del credito d'imposta locazioni – introdotto, nella sua prima versione, dall'art. 28 DL 34/2020 – alle imprese del settore turistico nonché ai gestori di piscine (codice ATECO 93.11.20), in relazione ai canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 versati entro il 30 giugno 2022 (o, per meglio dire, entro il 29 agosto 2022 considerando l'estensione di sessanta giorni accordata dall'art. 3 c. 2 L. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente).

In linea con la sua finalità ristorativa, tale aiuto è riservato ai soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta inoltre anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché a quelli che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi pandemici i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (art. 28 c. 5 terzo periodo DL 34/2020).

Il credito è determinato sulla base dell'ammontare del canone mensile nelle seguenti misure:

  • 60%, in caso di locazione, leasing o concessione;
  • 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività “agevolata”;
  • 50%, in caso di affitto d'azienda di strutture turistico-ricettive.

Trattandosi di un aiuto di stato pensato per sostenere le imprese nel periodo pandemico, il bonus locazioni può essere fruito nei limiti e alle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, noto anche come Temporary Framework , introdotto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (poi oggetto di varie modifiche nel corso dei due anni successivi).

La trasmissione del modello

Come definito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 253466/2022, per accedere al bonus è necessaria la trasmissione, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, di una autodichiarazione in cui, oltre a riportare le spese sostenute su cui computare il credito, si certifica il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

La scadenza della trasmissione è fissata per tutti al 28 febbraio 2023. Le autocertificazioni inviate entro tale data, ma successivamente scartate, si considerano comunque validamente trasmesse entro la scadenza, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

La fruizione del credito d'imposta                                                   

Entro 5 giorni dalla trasmissione, viene emessa una prima ricevuta che attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, della richiesta. Il riconoscimento del credito sarà tuttavia eventualmente accordato tramite una seconda ricevuta, rilasciata entro 10 giorni dall'invio del modello: solo a partire dal giorno lavorativo successivo a quello ricevimento di tale seconda ricevuta il credito potrà essere oggetto di utilizzo.

Per i crediti superiori a € 150.000, l'utilizzo del credito è condizionato al buon esito alle verifiche antimafia previste dal D.Lgs 159/2011, sulla base dell'elenco dei soggetti interessati dalla normativa che il soggetto beneficiario dovrà riportare nel quadro C del modello. L'Agenzia delle entrate, sempre tramite ricevuta, comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi a seguito delle verifiche condotte.

La legge prevede due modalità di utilizzo:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa a scomputo delle imposte dovute, oppure
  • tramite compensazione nel modello F24, secondo le specifiche modalità previste dalla Ris. AE 23 settembre 2022 n. 53/E.

L'art. 28 c. 5-bis DL 34/2020 (a cui fa rimando la disciplina in parola) prevede inoltre la facoltà in capo al conduttore di cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Qualora si intendesse procedere in tal senso, il cedente è tenuto a compilare l'apposita sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione, indicando:

  • il codice fiscale del cessionario;
  • la data di cessione;
  • l'importo del credito ceduto a tale soggetto;
  • il numero del rigo;
  • il numero del modulo della sezione I cui si riferisce il contratto.

La verifica dei massimali del Temporary Framework

Trattandosi di un aiuto Covid e dovendosi quindi rispettare la relativa disciplina europea che ne regola la concessione e fruizione in capo ai vari Stati membri, nell'autodichiarazione si dovrà attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e/o dalla sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework, ovverosia le sezioni entro le quali il bonus locazioni può essere potenzialmente ricondotto.

L'eventuale superamento dei massimali previsti dalle predette sezioni va valutato non solo in considerazione dell'importo del credito d'imposta spettante ma anche alla luce degli altri aiuti Covid ad esse riconducibili. Nel caso in cui si registri un superamento del massimale di una delle due sezioni, è possibile “allocare” l'importo relativo al credito in parte alla sezione 3.1 ed in parte alla sezione 3.12 così da “sfruttare” a pieno entrambi i massimali, sempre a condizione che il beneficiario rispetti tutti i requisiti specificatamente previsti dalle sezioni a cui farà ricorso ai fini dell'allocazione.

Si ricorda, infatti, che, per beneficiare del “plafond” della Sezione 3.1, è richiesto, tra i vari requisiti, che l'impresa non fosse già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (ossia prima della diffusione della pandemia da Covid-19).

Per rientrare, invece, nell'ambito di applicazione della Sezione 3.12, è ulteriormente richiesto, tra le varie previsioni, che l'intensità di aiuto non superi il 70% dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese), il tutto da verificarsi in base alla definizione di costi fissi non coperti indicata al paragrafo 87 di detta Sezione.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”