mercoledì 22/02/2023 • 06:00
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 6 novembre 2022, ha osservato che, in caso di pluralità di CCNL, la retribuzione da assumere come base di calcolo per la determinazione del minimale contributivo è quella stabilita sulla base dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
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Nel caso in esame, l'INPS di competenza aveva contestato ad una società la violazione dell'art. 1, c. 1, Legge 389/89 per aver applicato ai proprio dipendenti con mansioni di promoter e merchandiser il CCNL dipendenti esercenti attività di marketing sottoscritto da CISAL e ANPIT anziché il CCNL Commercio Confesercenti.
Secondo gli ispettori, il CCNL applicato non era idoneo ad individuare il minimale contributivo, poiché sottoscritto da organizzazioni sindacali non ritenute le più rappresentative sul piano nazionale.
La società impugnava giudizialmente il verbale ed il Tribunale adito affermava che, ai sensi dell'art. 1, DL 338/89 per come autenticamente interpretato dall'art. 2, c. 25, Legge 549/95, il CCNL Commercio Confesercenti fosse quello da prendere in considerazione. Ciò, in quanto sottoscritto dalle organizzazioni dotate di maggiore rappresentatività, ovvero Confesercenti e CGIL, CISL e UIL.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale dichiarava la società debitrice nei confronti dell'INPS dell'importo indicato nel verbale di accentramento a titolo di contributi omessi con riferimento al CCNL Commercio Confesercenti per la determinazione del minimale
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