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In base all'art. 2110 c.c. in caso di malattia o infortunio (anche quando occorsi in occasione di lavoro, sempre che non vi sia responsabilità datoriale) “l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative (ossia, dalle disposizioni degli odierni CCNL, di diritto comune), dagli usi  o  secondo equità”', questi ultimi in via sussidiaria quanto remota,  quando non fosse applicato alcun CCNL, ovvero il CCNL non disponesse in materia.

La valutazione di eccessiva morbilità

In un primo tempo, tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, la giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva acceduto in modo prevalente ad una esegesi dell'art. 2110 c.c. secondo la quale il licenziamento per superamento del comporto di malattia o infortunio non avrebbe potuto prescindere da una valutazione concreta, caso per caso, dunque, della effettiva incidenza dell'eccessiva morbilità del lavoratore sulla organizzazione di impresa, con onere della prova  a carico del datore, sostanzialmente riconducendo il tema, come tuttora accade per la differente fattispecie della sopraggiunta inidoneità allo svolgimento delle mansioni contrattuali, all'alveo delle ragioni inerenti l'organizzazione d'impresa quale motivo giustificato di recesso ai sensi dell'art. 3 Legge 604/66.

A partir...

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