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mercoledì 22/02/2023 • 06:00

Fisco Operatori finanziari

Comunicazione annuale all’anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2023

Il 28 febbraio 2023 è l'ultima data disponibile per l'invio della comunicazione annuale dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari. Le modalità e i termini di comunicazione sono stati dettati dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 maggio 2022 n. 176227.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

L'art. 11 DL 201/2011 prevede l'obbligo, per gli operatori finanziari, di effettuare all'Anagrafe tributaria:

1) una comunicazione “periodica” (con cadenza mensile), per segnalare l'esistenza e la natura dei rapporti finanziari che sono intrattenuti con i rispettivi titolari, ovvero in particolare (ex art. 7 c. 6 DPR 605/73):

  • i dati anagrafici dei soggetti che sono collegati al rapporto, con specificazione del ruolo;
  • la tipologia del rapporto finanziario;
  • la data di apertura e di chiusura dell'anagrafica collegata al rapporto;
  • il ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato).

Si ricorda che, a livello tecnico non devono essere trasmesse le c.d. “comunicazioni negative” (ovvero quelle relative a rapporti la cui instaurazione è già stata comunicata e che non hanno subito variazioni nel mese precedente) ovvero le variazioni di rapporto (ad esempio: l'incremento della percentuale di partecipazione o di un finanziamento). Inoltre, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile è sanzionata con la pena pecuniaria da euro 2.000 ad euro 21.000 ai sensi dell'art. 10 c. 1-bis D.Lgs. n. 471/97, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi.

2) una comunicazione “annuale”, per comunicare i saldi e le movimentazioni che hanno interessato i sopra citati rapporti.

A partire dal 1° gennaio 2023, gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere (mediante l'utilizzo del servizio Entratel o Fisconline) le comunicazioni dei sopra citati dati entro i seguenti nuovi termini:

  • per la comunicazione mensile: entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni (in precedenza questo adempimento doveva essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo. A quest'ultimo riguardo si ricorda che il sabato è considerato come un giorno non lavorativo. Ne deriva che, qualora l'ultimo giorno del mese dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il giorno precedente non festivo);
  • per la comunicazione annuale: entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni (in precedenza questo adempimento doveva essere effettuato entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni. Il differimento del termine risponde all'esigenza di garantire agli operatori finanziari un termine più ampio per l'invio dei dati contabili annuali).

Pertanto, il 28 febbraio 2023 è l'ultima data disponibile per l'invio della comunicazione annuale (c.d. saldi), relativa ai dati “contabili” dei rapporti attivi nel 2022.

Soggetti interessati

Sono obbligati all'invio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria (ex art. 7 c. 6 DPR 605/73):

  • le banche;
  • la società Poste italiane Spa;
  • gli intermediari finanziari;
  • le imprese di investimento;
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
  • le società di gestione del risparmio (SGR);
  • ogni altro operatore finanziario.

A quest'ultimo riguardo si ricorda che l'art. 10 c. 10 D.Lgs. 141/2010 ricomprende tra i soggetti obbligati alle sopra citate comunicazioni anche le società di partecipazione non finanziaria (da individuare in base ai criteri previsti dall'art. 162 c. 1 lett. c) TUIR) ed i relativi soggetti assimilati (ex art. 162-bis c. 1 lett. c) n. 2 TUIR).

Pertanto, anche le holding industriali (se classificabili tra le “società di partecipazione non finanziaria” in base ai criteri previsti dall'art. 162 c. 1 lett. c) TUIR) sono soggette agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

I dati da comunicare nella comunicazione annuale

Nella comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i seguenti dati:

  • i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del soggetto titolare del rapporto e di tutti i contitolari del rapporto (in caso di rapporti intestati a più soggetti), compreso il codice univoco del rapporto, inclusi i procuratori e delegati;
  • la natura e la tipologia del rapporto, data di apertura, modifica e chiusura (saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione);
  • i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto) conteggiati su base annua;
  • le modifiche che interessano le sopra citate informazioni (comprese le cessazioni) e le informazioni relative ai nuovi rap­porti instaurati.

Le novità nella Comunicazione annuale dei dati

Il Provvedimento AE 23 maggio 2022 n. 176227, oltre a modificare i termini per la comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria, ha introdotto importanti modifiche anche al contenuto delle comunicazioni, riformulando, in particolare, la definizione e le modalità di determinazione della “giacenza media” dei rapporti finanziari (queste modifiche hanno la finalità di ottimizzare l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso e favorire una migliore rappresentazione dei dati relativi ai rapporti finanziari).

Si ricorda che il concetto di “giacenza media” rappresenta un valore fondamentale per stabilire il patrimonio mobiliare di un soggetto, in quanto rappresenta un dato con il quale è possibile misurare il diritto a ricevere determinate prestazioni sociali e la misura delle stesse.

Sulla base delle novità introdotte, la giacenza media annua (da intendersi come “l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno”) deve essere:

  • determinata dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto;
  • comunicata con riferimento alle seguenti tipologie di rapporti:

Tipo di rapporto

Descrizione

1

Conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling

2

Conto deposito a risparmio libero/vincolato

3

Conto terzi individuale/globale

Oltre a quanto sopra, il provvedimento in esame ha chiarito che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere è riferita al concetto di “saldo contabile” (e non al “saldo disponibile”).

Inoltre, il provvedimento ha ricompreso tra i rapporti finanziari da segnalare quelli espressi in criptovalute ed altri valori virtuali, metalli preziosi, asset finanziari ed ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale (per effetto di quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2023, anche le prestazioni di servizi relative a portafogli digitali – c.d. “wallet” – rientrano nei flussi di dati raccolti dall'Archivio dei rapporti finanziari). In particolare, tra gli altri, con riferimento all'identificazione del rapporto finanziario, sono stati introdotti i seguenti codici specifici:

  • 0 = Multivalute UIF (escluse valute virtuali);
  • 20 = Metalli preziosi ed altri valori;
  • 30 = Valuta virtuale (unica);
  • 31 = Multivalute virtuali;
  • 32 = Multivalute (UIF e valute virtuali);
  • 39 = Altri asset virtuali.

Il provvedimento in commento ha anche introdotto l'obbligo di comunicare i servizi di pagamento ed i contratti di convenzionamento attraverso un'apposita codifica (ovvero con l'indicazione dei codici “96” e “97”. Viceversa, in precedenza, questi rapporti dovevano essere comunicati all'Archivio con codice residuale “99 - altro rapporto”. Questo intervento risponde all'esigenza di censire gli strumenti di trasferimento di fondi che sono considerati più rappresentativi dell'evoluzione del mercato dei prodotti finanziari). Inoltre, il provvedimento delle Entrate ha introdotto la seguente nuova rappresentazione per comunicare le carte di credito (che, viceversa, in precedenza comunicate all'interno di un unico codice rapporto):

Tipo rapporto

Descrizione

25

Carte prepagate (senza IBAN o con IBAN solo in entrata) ricaricabili e non ricaricabili

27

Carte di credito ordinarie aziendali

28

Carte prepagate aziendali (con e senza IBAN)

29

Carte prepagate "anonime" ex dispensa ex Direttiva Europea 2005/60

30

Carte di credito ordinarie non aziendali

Le Entrate, con il provvedimento in oggetto, hanno istituito un nuovo tipo di rapporto (codice rapporto “26”) per le carte di debito e i bancomat. Al riguardo, oltre ai saldi contabili di inizio e fine anno, è ora richiesta la comunicazione dei seguenti dati:

  • importo totale delle ricariche effettuate nell'anno (codici “25” e “28”);
  • importo totale delle spese effettuate nell'anno (tutti i codici);
  • plafond di spesa mensile assegnato all'inizio e alla fine dell'anno (codici 27 e 30).

Oltre a quanto sopra, il Provvedimento ha rimodulato i termini del consolidamento dei dati all'Archivio (ovvero il termine oltre il quale i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti devono intendersi confermati). Infatti:

  • (in precedenza) non erano consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni dai termini previsti per le comunicazioni mensili ed annuali;
  • (a seguito delle modifiche introdotte) è ora prevista la possibilità degli operatori finanziari (entro il 30 aprile) di effettuare comunicazioni integrative, correttive e di risposta agli esiti con codice “409” solamente attraverso invii ordinari (oltre tale termine è possibile provvedere soltanto con un invio straordinario).

Ulteriori modifiche hanno riguardato anche i tempi di risposta che gli operatori devono rispettare a seguito della notifica degli esiti automatizzati per l'eventuale rilevazione di incongruenze nelle informazioni trasmesse. Infatti, in questo caso, la risposta:

  • (in precedenza) doveva essere inoltrata entro 60 giorni;
  • (allo stato attuale) può essere effettuata entro il mese successivo alla ricezione dell'esito (viceversa, è confermato il termine di 90 giorni per la correzione delle anomalie afferenti ai codici fiscali dei soggetti che partecipano ai rapporti, a prescindere dal titolo).

Infine, se a seguito di ulteriori eventuali esiti emergenti dalle procedure di misurazione della qualità applicate sulla banca dati, o dalle risultanze ottenute in fase di utilizzo, dovesse essere riscontrata la necessità di un'azione correttiva (con conseguente nuova trasmissione) è ora prevista la possibilità di effettuare l'invio entro il mese successivo alla ricezione dell'esito.

Termine del trattamento e conservazione dei dati

Infine, si ricorda che i dati che affluiscono nell'archivio dei rapporti finanziari devono essere conservati fino al termine massimo di 10 anni (ex art. 11 c. 3 DL 201/2011). Allo scadere di questo termine i dati sono automaticamente cancellati. Da ciò deriva che:

  • a partire dal 2022 saranno scartate le comunicazioni relative ai rapporti contenenti i dati contabili riferiti ad anni precedenti a 10;
  • le comunicazioni trasmesse nel corso del 2022 saranno scartate se contenenti dati contabili riferiti al 2011.

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