mercoledì 22/02/2023 • 06:00
Il 28 febbraio 2023 è l'ultima data disponibile per l'invio della comunicazione annuale dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari. Le modalità e i termini di comunicazione sono stati dettati dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 maggio 2022 n. 176227.
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L'art. 11 DL 201/2011 prevede l'obbligo, per gli operatori finanziari, di effettuare all'Anagrafe tributaria:
1) una comunicazione “periodica” (con cadenza mensile), per segnalare l'esistenza e la natura dei rapporti finanziari che sono intrattenuti con i rispettivi titolari, ovvero in particolare (ex art. 7 c. 6 DPR 605/73):
Si ricorda che, a livello tecnico non devono essere trasmesse le c.d. “comunicazioni negative” (ovvero quelle relative a rapporti la cui instaurazione è già stata comunicata e che non hanno subito variazioni nel mese precedente) ovvero le variazioni di rapporto (ad esempio: l'incremento della percentuale di partecipazione o di un finanziamento). Inoltre, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile è sanzionata con la pena pecuniaria da euro 2.000 ad euro 21.000 ai sensi dell'art. 10 c. 1-bis D.Lgs. n. 471/97, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi.
2) una comunicazione “annuale”, per comunicare i saldi e le movimentazioni che hanno interessato i sopra citati rapporti.
A partire dal 1° gennaio 2023, gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere (mediante l'utilizzo del servizio Entratel o Fisconline) le comunicazioni dei sopra citati dati entro i seguenti nuovi termini:
Pertanto, il 28 febbraio 2023 è l'ultima data disponibile per l'invio della comunicazione annuale (c.d. saldi), relativa ai dati “contabili” dei rapporti attivi nel 2022.
Soggetti interessati
Sono obbligati all'invio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria (ex art. 7 c. 6 DPR 605/73):
A quest'ultimo riguardo si ricorda che l'art. 10 c. 10 D.Lgs. 141/2010 ricomprende tra i soggetti obbligati alle sopra citate comunicazioni anche le società di partecipazione non finanziaria (da individuare in base ai criteri previsti dall'art. 162 c. 1 lett. c) TUIR) ed i relativi soggetti assimilati (ex art. 162-bis c. 1 lett. c) n. 2 TUIR).
Pertanto, anche le holding industriali (se classificabili tra le “società di partecipazione non finanziaria” in base ai criteri previsti dall'art. 162 c. 1 lett. c) TUIR) sono soggette agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.
I dati da comunicare nella comunicazione annuale
Nella comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i seguenti dati:
Le novità nella Comunicazione annuale dei dati
Il Provvedimento AE 23 maggio 2022 n. 176227, oltre a modificare i termini per la comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria, ha introdotto importanti modifiche anche al contenuto delle comunicazioni, riformulando, in particolare, la definizione e le modalità di determinazione della “giacenza media” dei rapporti finanziari (queste modifiche hanno la finalità di ottimizzare l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso e favorire una migliore rappresentazione dei dati relativi ai rapporti finanziari).
Si ricorda che il concetto di “giacenza media” rappresenta un valore fondamentale per stabilire il patrimonio mobiliare di un soggetto, in quanto rappresenta un dato con il quale è possibile misurare il diritto a ricevere determinate prestazioni sociali e la misura delle stesse.
Sulla base delle novità introdotte, la giacenza media annua (da intendersi come “l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno”) deve essere:
Tipo di rapporto |
Descrizione |
---|---|
1 |
Conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling |
2 |
Conto deposito a risparmio libero/vincolato |
3 |
Conto terzi individuale/globale |
Oltre a quanto sopra, il provvedimento in esame ha chiarito che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere è riferita al concetto di “saldo contabile” (e non al “saldo disponibile”).
Inoltre, il provvedimento ha ricompreso tra i rapporti finanziari da segnalare quelli espressi in criptovalute ed altri valori virtuali, metalli preziosi, asset finanziari ed ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale (per effetto di quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2023, anche le prestazioni di servizi relative a portafogli digitali – c.d. “wallet” – rientrano nei flussi di dati raccolti dall'Archivio dei rapporti finanziari). In particolare, tra gli altri, con riferimento all'identificazione del rapporto finanziario, sono stati introdotti i seguenti codici specifici:
Il provvedimento in commento ha anche introdotto l'obbligo di comunicare i servizi di pagamento ed i contratti di convenzionamento attraverso un'apposita codifica (ovvero con l'indicazione dei codici “96” e “97”. Viceversa, in precedenza, questi rapporti dovevano essere comunicati all'Archivio con codice residuale “99 - altro rapporto”. Questo intervento risponde all'esigenza di censire gli strumenti di trasferimento di fondi che sono considerati più rappresentativi dell'evoluzione del mercato dei prodotti finanziari). Inoltre, il provvedimento delle Entrate ha introdotto la seguente nuova rappresentazione per comunicare le carte di credito (che, viceversa, in precedenza comunicate all'interno di un unico codice rapporto):
Tipo rapporto |
Descrizione |
---|---|
25 |
Carte prepagate (senza IBAN o con IBAN solo in entrata) ricaricabili e non ricaricabili |
27 |
Carte di credito ordinarie aziendali |
28 |
Carte prepagate aziendali (con e senza IBAN) |
29 |
Carte prepagate "anonime" ex dispensa ex Direttiva Europea 2005/60 |
30 |
Carte di credito ordinarie non aziendali |
Le Entrate, con il provvedimento in oggetto, hanno istituito un nuovo tipo di rapporto (codice rapporto “26”) per le carte di debito e i bancomat. Al riguardo, oltre ai saldi contabili di inizio e fine anno, è ora richiesta la comunicazione dei seguenti dati:
Oltre a quanto sopra, il Provvedimento ha rimodulato i termini del consolidamento dei dati all'Archivio (ovvero il termine oltre il quale i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti devono intendersi confermati). Infatti:
Ulteriori modifiche hanno riguardato anche i tempi di risposta che gli operatori devono rispettare a seguito della notifica degli esiti automatizzati per l'eventuale rilevazione di incongruenze nelle informazioni trasmesse. Infatti, in questo caso, la risposta:
Infine, se a seguito di ulteriori eventuali esiti emergenti dalle procedure di misurazione della qualità applicate sulla banca dati, o dalle risultanze ottenute in fase di utilizzo, dovesse essere riscontrata la necessità di un'azione correttiva (con conseguente nuova trasmissione) è ora prevista la possibilità di effettuare l'invio entro il mese successivo alla ricezione dell'esito.
Termine del trattamento e conservazione dei dati
Infine, si ricorda che i dati che affluiscono nell'archivio dei rapporti finanziari devono essere conservati fino al termine massimo di 10 anni (ex art. 11 c. 3 DL 201/2011). Allo scadere di questo termine i dati sono automaticamente cancellati. Da ciò deriva che:
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