martedì 21/02/2023 • 10:31
Il Ministero dell'economia e elle finanze ha nominato il comitato consultivo finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità sulla revisione legale dei conti per gli enti non EIP.
redazione Memento
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Con det. RGS 17 febbraio 2023 n. 28368, il Mef ha nominato il comitato consultivo finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità sulla revisione legale dei conti. Al comitato sono assegnati i seguenti compiti:
Il comitato è convocato, presieduto e coordinato dal dirigente dell'ufficio competente in materia di controlli della qualità sulla revisione legale dei conti dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualità di rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. È invitato a partecipare ai lavori un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Il comitato si riunisce con la frequenza necessaria allo svolgimento dei lavori fino al 30 giugno 2023, data prevista per la conclusione delle attività. Il comitato opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti dello stesso non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
Come noto, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. In tale contesto, il ministero è competente in merito a:
a) abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
b) tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
c) adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
d) formazione continua;
e) verifica del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 39/2010 da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
f) adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs 39/2010;
Per lo svolgimento dei compiti connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del registro dei revisori e del registro del tirocinio, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di enti pubblici o privati. Nell'esercizio della vigilanza su tali enti il Ministero dell'economia e delle finanze può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.
Lo svolgimento di tali funzioni attribuite al Ministero dell'economia è finanziato dai contributi degli iscritti nel registro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.
Fonte: Det. RGS 17 febbraio 2023 n. 28368
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