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Ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all'entrata in vigore della L. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

A precisarlo è il Messaggio dell'INPS n. 730 pubblicato il 20 febbraio 2023 con riguardo alla contribuzione versata nei periodi ante 1996 all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

L'unica eccezione alla applicazione del massimale è prevista nel caso in cui sussistano periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della L. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco: solo quest'ultimi potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai fini della disapplicazione del massimale.

L'indicazione resa dall'Istituto, e condivisa con il Ministero del Lavoro, è dovuta alla natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – la quale fa sì che la contribuzione non rilevi ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

Fonte: Mess. INPS 20 febbraio n. 730

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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