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martedì 21/02/2023 • 06:00

Lavoro DALL'INPS

Enasarco, i contributi versati prima del 96 non concorrono all’anzianità assicurativa

La contribuzione versata all'Enasarco, avendo natura integrativa, non rileva ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995. Lo chiarisce l'INPS precisando la conseguente applicazione del massimale contributivo.  

a cura di

redazione Memento

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Ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all'entrata in vigore della L. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

A precisarlo è il Messaggio dell'INPS n. 730 pubblicato il 20 febbraio 2023 con riguardo alla contribuzione versata nei periodi ante 1996 all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

L'unica eccezione alla applicazione del massimale è prevista nel caso in cui sussistano periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della L. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco: solo quest'ultimi potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai fini della disapplicazione del massimale.

L'indicazione resa dall'Istituto, e condivisa con il Ministero del Lavoro, è dovuta alla natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – la quale fa sì che la contribuzione non rilevi ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

Fonte: Mess. INPS 20 febbraio n. 730

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