lunedì 20/02/2023 • 14:40
Assonime, nel caso n. 3 pubblicato il 17 febbraio 2023, ha criticato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è possibile utilizzare i crediti d'imposta per pagare in compensazione orizzontale i debiti contributivi.
redazione Memento
Nel Caso n. 3 pubblicato il 17 febbraio 2023, Assonime ha commentato in maniera critica l'orientamento giurisprudenziale dei giudici del lavoro secondo cui non è possibile utilizzare i crediti d'imposta per pagare, mediante la compensazione orizzontale, i debiti contributivi (cfr. Trib. Milano n. 2207 del 19 ottobre 2021, Trib. Milano n. 625 del 6 aprile 2022; Trib. Brescia n. 1251 del 22 febbraio 2022, Trib. Milano n. 7823/2022). Il citato orientamento dei giudici del lavoro troverebbe fondamento nell'art. 17 D.Lgs. 472/97 stesso, secondo il quale è consentito fruire di questa modalità satisfattiva dell'obbligazione contributiva solo se ad essere compensati sono i crediti vantati nei confronti del medesimo ente previdenziale. Secondo Assonime, invece, il riferimento della norma ai “medesimi soggetti” non implica una coincidenza soggettiva tra la posta debitoria e il credito che si intende utilizzare in compensazione; la norma è volta semplicemente a riconoscere ai contribuenti la facoltà di pagare le somme dovute a diversi soggetti con un versamento unitario, cioè con unico modello di versamento, e di estinguere di conseguenza le predette (diverse) obbligazioni pecuniarie (anche) attraverso l'utilizzo in compensazione delle poste creditorie che i contribuenti vantano nei confronti dei medesimi soggetti indicati dall'art. 17. Tale obiettivo emergeva chiaramente sin dai lavori preparatori dell'art. 17 che dalle prime istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e nel corso degli anni gli operatori hanno legittimamente fatto affidamento su queste indicazioni. Pertanto, in assenza di specifiche previsioni normative e contrariamente a quanto sostenuto da alcuni uffici dell'INPS, secondo Assonime la norma legittima a considerare tanto i debiti quanto i crediti oggetto del versamento unificato in modo unitario e a ritenere che la generalità di queste poste si possono compensare tra di loro nel modello di versamento. Si auspica, infine, un intervento da parte dei competenti uffici dell'INPS per confermare esplicitamente questa posizione.
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