martedì 21/02/2023 • 06:00
È possibile effettuare una erogazione liberale in natura di un bene immobile strumentale da parte di un ente pubblico a favore di un ente del terzo settore. L’importo della deduzione, riconosciuta al soggetto erogatore, è pari al residuo valore fiscale del bene all’atto del trasferimento.
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Enti del terzo settore e liberalità
L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 215 del 15 febbraio 2023, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla corretta modalità di realizzare erogazioni liberali in natura a favore di Enti del Terzo Settore (ETS).
In particolare, un ente di diritto pubblico economico aveva donato un fabbricato accatastato nella categoria D/6 ad una cooperativa sociale e chiedeva se potesse fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo di tale liberalità, così come indicato dall'art. 83 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Giova ricordare che sono Enti del Terzo settore:
purché perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Le cooperative sociali sono incluse di diritto tra le imprese sociali e la loro iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese integra il requisito dell'iscrizione nel RUNTS.
Le erogazioni liberali in natura
Il Codice del Terzo settore ha introdotto detrazioni e deduzioni a favore delle persone fisiche, enti e società che effettuano liberalità in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo settore (art. 83 D.Lgs. 117/2017).
L'oggetto della liberalità deve essere utilizzato dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Attraverso un apposito Decreto del Ministro del Lavoro (DM 28 novembre 2019) sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione di imposta e il modo per determinare l'agevolazione.
L'ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato in base a:
Occorre identificare, nel caso di immobili, quelli strumentali ovvero relativi ad imprese commerciali. Essi si suddividono in:
Le agevolazioni fiscali
Le liberalità in natura erogate a favore di un ente del terzo settore sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 CTS).
Si rammenta che il regime fiscale previsto per gli Enti del Terzo settore entrerà in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del RUNTS.
Alcune norme di carattere fiscale, tra cui quella relativa alle erogazioni liberali in commento, si applicano in via transitoria a partire dal 2018 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore di tutte le restanti norme contenute nel titolo X del Codice alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali.
Tale disposizione consentiva di applicare subito le agevolazioni relative all'erogazione liberali per tali categorie di enti interessati nel processo di trasmigrazione dai registri regionali al RUNTS.
Il Decreto “Semplificazioni” (DL 73/2022) ha previsto che una serie di disposizioni, tra cui quella indicata dall'art. 83 D.Lgs. 117/2017, si possano applicare a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore agli enti iscritti nel medesimo registro. Giova ricordare che è stata individuata con Decreto del 26 ottobre 2021 la data di avvio del RUNTS nel giorno 23 novembre 2021.
E' possibile, pertanto, che un soggetto doni un immobile, accatastato nella categoria D/6, quale bene strumentale per natura, in quanto inserito tra le immobilizzazioni materiali, ad una cooperativa sociale, iscritta al Registro imprese, considerata impresa sociale di diritto e, conseguentemente, qualificata come ente del terzo settore; in tal caso, il donante potrà beneficiare della deduzione prevista dal Codice facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile determinato all'atto del suo trasferimento.
Fonte: Risp. AE 15 febbraio 2023 n. 215
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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