lunedì 20/02/2023 • 11:26
L’INAIL, con Circ. 17 febbraio 2023 n. 7, delinea il campo di applicazione della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi prevista in favore della popolazione coinvolta nella frana di Ischia del 26 novembre 2022.
redazione Memento
In conseguenza degli eccezionali eventi franosi verificatisi ad Ischia lo scorso novembre, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza o la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 1 DL 186/2022 conv. in L. 9/2023). L'INAIL, con Circ. 17 febbraio 2023 n. 7, fornisce le prime istruzioni operative relative a questa sospensione, indicando anche i termini utili per la ripresa dei versamenti. Destinatari della sospensione La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive operanti, alla data del 26 novembre 2022, nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Per l'individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante. Sono esclusi della sospensione i soggetti assicuranti per i quali nel Comune di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati. Le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di questi territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti. I versamenti sospesi Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023. Nel caso in cui i soggetti assicuranti comunichino di voler pagare il premio di autoliquidazione in 4 rate, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza rispettivamente 16 febbraio e 16 maggio 2023. Risulta sospeso anche il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con scadenza 16 febbraio 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Adempimenti sospesi La sospensione si applica al termine di presentazione: delle denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023; della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2022, in scadenza al 28 febbraio 2023. Come avvalersi della sospensione Per fruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. Ripresa dei versamenti I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere sempre dal 16 settembre 2023. Pertanto, entro il 16 settembre 2023: deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (codice di riferimento in F24 "999260"); deve essere pagata la prima rata: in caso di rateizzazione ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 (codice di riferimento in F24 “999261”); devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione; devono essere presentate, utilizzando i servizi online, le denunce retributive per l'autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione; devono essere presentate, tramite i servizi online, le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione. Fonte: Circ. INAIL 17 febbraio 2023 n. 7
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