Come noto, il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili disciplina l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei propri iscritti e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi in relazione ai corsi organizzati ed accreditati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento medesimo.
Affinché tali “corsi equipollenti” consentano ai Commercialisti di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel Registro dei gestori della crisi è però necessario che l'Ordine provveda a rilasciare ai partecipanti degli attestati nominativi contenenti le seguenti indicazioni:
A ribadirlo è stato il CNDCEC cui è stato nuovamente chiesto, tramite il canale Pronto Ordini, di chiarire se gli Ordini debbano o meno certificare l'equipollenza in parola. L'elenco delle indicazioni da inserire negli attestati era già stato precisato con l'Informativa CNDCEC 10 aprile 2018 n. 31.
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