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lunedì 20/02/2023 • 06:00

Fisco DAL CNDCEC

Commercialisti, crediti equipollenti ai gestori della crisi solo con attestati specifici

I crediti formativi utili per l'iscrizione nel Registro dei gestori della crisi potranno essere conseguiti tramite i corsi equipollenti solo se viene rilasciato ai partecipanti un particolare attestato contenente indicazioni ben precise.

a cura di

redazione Memento

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Come noto, il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili disciplina l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei propri iscritti e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi in relazione ai corsi organizzati ed accreditati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento medesimo.

Affinché tali “corsi equipollenti” consentano ai Commercialisti di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel Registro dei gestori della crisi è però necessario che l'Ordine provveda a rilasciare ai partecipanti degli attestati nominativi contenenti le seguenti indicazioni:

  • che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;
  • che si tratta di un corso “equipollente” che rispetta i requisiti richiesti dall'articolo 7 del Regolamento FPC e che consente di assolvere l'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202;
  • il numero di ore di effettiva partecipazione al corso ed il numero di crediti formativi conseguiti.

A ribadirlo è stato il CNDCEC cui è stato nuovamente chiesto, tramite il canale Pronto Ordini, di chiarire se gli Ordini debbano o meno certificare l'equipollenza in parola. L'elenco delle indicazioni da inserire negli attestati era già stato precisato con l'Informativa CNDCEC 10 aprile 2018 n. 31.

Fonte: PO CNDCEC 17 febbraio 2023 n. 11

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