sabato 18/02/2023 • 06:00
Il decreto 29 dicembre 2022 del MUR disciplina la procedura di concessione e di fruizione del credito d'imposta, riguardo alle risorse destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2023, il decreto 29 dicembre 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), recante il “Credito d'imposta per le residenze universitarie”. Tale decreto, disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1-bis, c. 11, Legge 338/2000, così come introdotto dall'art. 25 DL 144/2022 conv. in Legge 175/2022.
Si tratta, nello specifico, delle risorse previste dalla Riforma 1.7, della Missione 4, Componente 1, del PNRR, destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
Beneficiari e ammontare del contributo
I soggetti destinatari del credito d'imposta in esame, sono le imprese, gli operatori economici (art. 3, c. l, lett. p), D. Lgs. 50/2016) e gli altri soggetti privati che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse in questione.
Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Per quanto concerne, invece, l'ammontare del contributo, la quota massima del credito d'imposta per ogni soggetto, è pari all'importo versato per ciascun anno d'imposta a decorrere dal 2024 a titolo d'imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti, ai sensi del predetto art. 1-bis, della L. 388/2000.
Procedure di accesso e utilizzo del contributo
L'art. 4 del decreto in commento, disciplina la procedura d'accesso all'agevolazione, stabilendo che, essa è riconosciuta previa verifica, da parte del MUR, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, previsti dal sopra citato art. 1-bis, nonché dalle procedure adottate in attuazione di tale disposizione.
A tal fine, i soggetti menzionati in precedenza, provvedono a comunicare annualmente al MUR, a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo dell'IMU l'importo versato, allegando, altresì, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.
L'istanza d'accesso al contributo, deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con i seguenti dati:
Il MUR comunicherà, con apposita Circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.
Una volta ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il MUR dovrà emanare un decreto d'individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa previsto.
Il contributo è riconosciuto dal MUR secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
In merito all'utilizzo del credito d'imposta in esame, l'art. 5 del decreto stabilisce che, esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve, però, eccedere l'importo riconosciuto al MUR, pena lo scarto del modello F24.
Per i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è, altresì, sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Controlli e cause di revoca del credito d'imposta
Il decreto in esame disciplina, altresì, l'attività di controllo alla quale è chiamato il MUR; quest'ultimo, infatti, esegue controlli anche a campione, al fine di accertare il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari in relazione alla sana gestione finanziaria degli interventi, nonché d'individuare i casi d'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta.
In caso di accertata indebita fruizione, il Ministero recupererà il relativo importo, maggiorato d'interessi e sanzioni secondo legge.
Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione (totale o parziale) del credito d'imposta, la stessa ne darà comunicazione in via telematica al MUR che, previe verifiche per quanto di competenza, provvederà al recupero.
Ai fini dei suddetti controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette al MUR l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d''imposta, con i relativi importi.
Il decreto indica, infine, le cause di revoca, da parte del MUR, del credito d'imposta, ovvero:
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal decreto.
Fonte: DM MUR 29 dicembre 2022
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