Il dirigente gode di uno status particolare; ha un'autonomia ed una discrezionalità nelle decisioni, ha un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l'andamento e la vita dell'azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi, il che ne fa un vero e proprio alter ego dell'imprenditore di cui, inoltre, deve godere sempre la piena fiducia (C.Cost. 1° luglio 1992 n. 309).
Così la Corte Costituzionale, già nel 1992, inquadrava la figura del dirigente come figura che, pur rientrando nel novero dell'art. 2094 c.c., come lavoratore dipendente, è soggetto a particolari discipline proprio in virtù del suo ruolo, dotato di particolare autonomia accordatagli dall'imprenditore - datore di lavoro, in forza di quel particolare rapporto di fiducia intercorrente tra i due. Interrotto per svariate (ma sempre legittime) ragioni questo speciale rapporto fiduciario con l'imprenditore, il dirigente non gode delle medesime tutele previste invece per i colleghi quadri, impiegati o operai.
Sono molti gli esempi normativi cui si può ricorrere per osservare la particolare disciplina prevista per il rapporto di lavoro dirigenziale: il particolare status del dirigente d'azienda (o d'impresa) trova puntuale conferma nella...
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