lunedì 20/02/2023 • 06:00
La giurisdizione spetta alle corti di giustizia tributarie allorquando il contribuente, mediante l’impugnazione di estratti di ruolo, eccepisca il decorso del termine prescrizionale, in ragione della mancata notificazione delle presupposte cartelle di pagamento contenenti una pretesa di natura fiscale.
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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 4227 del 10 febbraio 2023, ha affrontato la problematica del riparto di giurisdizione tra corti di giustizia tributarie e giudice ordinario. Ciò in relazione ad un caso in cui un contribuente (persona fisica) aveva promosso, dinanzi al giudice ordinario, un giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 615 e 702 bis c.p.c. - in relazione ad alcuni estratti di ruolo acquisiti presso gli uffici dell'agente della riscossione e riferiti a talune cartelle di pagamento recanti crediti fiscali, che assumeva non notificate - al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti.
I giudici di legittimità - partendo dal quadro normativo e, quindi, dal contenuto degli artt. 2 e 19 D.Lgs. n. 546/92 e richiamando anche alcuni propri precedenti giurisprudenziali - hanno affermato un duplice principio.
In primo luogo ed in via generale, hanno sostenuto che si debba affermare la giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui il giudizio riguardi fatti, incidenti sulla pretesa fiscale, accaduti prima della notificazione della cartella di pagamento ovvero, nel caso in cui la suddetta notifica non sia avvenuta e/o sia invali
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