In data 08.11.2022 i ministri delle finanze dell’UE hanno approvato un importante aggiornamento del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (“Nuovo Codice”) nel corso del Consiglio "Economia e finanza" (“ECOFIN”).
Il Nuovo Codice, a far data dal 01.01.2023, sostituisce il precedente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato con risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in data 01.12.1997 (“Codice Originario”). Ad ogni modo, il Nuovo Codice con riferimento a caratteristiche fiscali di applicazione generale introdotte dopo il 01.01.2023 si applicherà a decorrere dal 01.01.2024.
Il Codice Originario era stato adottato a) allo scopo di ridurre le distorsioni nell'ambito del mercato unico, prevenire consistenti perdite di gettito tributario e conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione, e b) riconoscendo gli effetti positivi di una concorrenza leale e la necessità di consolidare la competitività internazionale dell'UE e degli Stati membri, constatando al contempo che alcune misure fiscali possono comportare effetti pregiudizievoli.
Il gruppo codice di condotta
Allo scopo di valutare le misure fiscali che potevano rientrare nell'ambito di applicazione del Codice Originario nel 1998 è stato istituito il Gruppo Codice di Condotta (“COCG”), composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri e della Commissione europea. Il COCG è presieduto da un rappresentante di uno Stato membro che esercita un mandato di due anni ed è assistito dal segretariato generale del Consiglio (“SGC”). Il COCG ha anche una dimensione internazionale che mira a promuovere cambiamenti efficaci in materia di buona governance fiscale mondiale attraverso la cooperazione. Gli Stati membri si impegnano anche a promuovere l'adozione dei principi di buona governance fiscale nei paesi terzi e nei territori cui non si applicano i trattati UE.
Al fine di incoraggiare cambiamenti positivi nella legislazione e nelle pratiche fiscali al di fuori dell'UE, nel 2017 il Consiglio ha stilato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (“Lista UE”). La Lista UE viene periodicamente riveduta dai ministri UE delle Finanze, a seguito di un approfondito esame dell'attuazione degli impegni assunti da tutte le giurisdizioni dei paesi terzi che rientrano nel processo. Il COCG, assistito dall'SGC, svolge i lavori tecnici, il vaglio e la valutazione delle giurisdizioni di paesi terzi sulla base dei criteri di vaglio e del campo di applicazione geografico concordato per la preparazione delle revisioni della Lista UE. I servizi della Commissione assistono il COCG svolgendo i necessari lavori preparatori a livello tecnico.
Ambito del Nuovo Codice
In data 08.11.2022, l'Ungheria e l'Estonia hanno modificato le loro precedenti posizioni in materia ed i ministri delle Finanze dell'UE hanno concordato all'unanimità di adottare il Nuovo Codice per affrontare le nuove sfide nel modo più efficiente possibile in un ambiente economico sempre più globalizzato e digitalizzato.
La revisione porterà maggiore chiarezza sull'ambito di applicazione del Nuovo Codice, estendendolo alle caratteristiche fiscali di applicazione generale comportando una doppia non imposizione o consentendo il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali in relazione alle stesse spese. In precedenza, il Codice Originario si occupava solo di misure preferenziali come regimi speciali o esenzioni dal sistema fiscale generale. Ciò ha dato origine a disaccordi sul fatto che una caratteristica fosse una misura (e quindi coperta dal Codice Originario) o semplicemente una parte intrinseca del regime fiscale (e quindi al di fuori del Codice Originario).
Misure Fiscali Potenzialmente Dannose
Secondo il Nuovo Codice le misure fiscali preferenziali, ossia le misure che determinano un livello d'imposizione inferiore al livello generalmente applicabile, sono potenzialmente dannose.
Per stabilire se siano effettivamente dannose, le misure in esame sono valutate sulla base di quattro criteri:
le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale? Sono riservate, ad esempio, esclusivamente ai non residenti o per operazioni con non residenti, o non incidono sulla base imponibile nazionale?
le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali?
le norme di determinazione dei profitti di gruppi multinazionali si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE?
le misure fiscali difettano di trasparenza? Questo comprende le situazioni in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.
Anche per le misure fiscali di applicazione generale esiste un criterio specifico per l'accesso. Affinché sia valutata, una misura deve comportare un debito d'imposta inferiore all'aliquota fiscale nominale (o nessun debito d'imposta) oppure un'imposta differita quale caratteristica di un regime fiscale di distribuzione.
Per valutare se le caratteristiche fiscali di applicazione generale siano effettivamente dannose sono utilizzati due criteri collegati:
la caratteristica fiscale di applicazione generale comporta una doppia non imposizione o consente il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni, in quanto non accompagnata da opportune disposizioni antiabuso o da altre garanzie adeguate?
questo ha una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione?
Processo di mantenimento dello status quo e di smantellamento
Gli Stati Membri si impegnano a:
non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del Nuovo Codice;
riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce del Nuovo Codice.
Procedura di Valutazione
Il Nuovo Codice prevede altresì una procedura di valutazione ai sensi della quale gli Stati Membri: i) si scambiano reciprocamente entro la fine di ciascun anno le informazioni sulle misure fiscali in vigore e proposte che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del Nuovo Codice e ii) possono inoltre scambiarsi reciprocamente informazioni sulle misure fiscali in vigore o proposte in relazione alle quali intendono ottenere la certezza della loro conformità al Nuovo Codice.
In assenza di suddette notifiche, gli Stati membri devono fornire, su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione, informazioni in merito a qualsiasi misura fiscale che sembri rientrare nell'ambito di applicazione del Nuovo Codice. Ove le misure fiscali previste necessitino l'approvazione del Parlamento, tali informazioni possono essere fornite soltanto dopo che il Parlamento ne ha preso conoscenza.
Lotta contro l'Elusione e l'Evasione Fiscali
Il Consiglio invita gli Stati membri a cooperare pienamente nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali, scambiandosi informazioni tempestive, secondo le rispettive legislazioni, il diritto UE e le norme internazionali. Il Consiglio invita il COCG, ove ritenuto opportuno, a: a) tenere scambi su questioni di interesse comune discusse nei consessi internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del Nuovo Codice; b) sottoporre all'approvazione del Consiglio proposte di orientamenti generali nell'ambito del suo mandato, nella misura in cui gli orientamenti generali proposti non siano già contemplati dalla legislazione dell'Unione. Gli orientamenti definitivi saranno pubblicati, una volta approvati dal Consiglio.