venerdì 17/02/2023 • 07:21
La comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici deve essere presentata entro il 16 marzo 2023.
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L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento direttoriale 16 febbraio 2023 Prot. n. 2023/44905 definisce il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei seguenti crediti d'imposta maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici.
Normativa di riferimento
L'art. 1 c. 6 DL 176/2022 e l'art. 2 c. 5 DL 144/2022 prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022:
crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.
Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione
È previsto che il contenuto e le modalità di presentazione della suddetta comunicazione siano definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate: e proprio con il provvedimento in commento sono approvati il “Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni di compilazione.
Viene previsto un lasso temporale entro cui trasmettere la comunicazione dei tax credit energia: in particolare, la comunicazione è inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
L'invio della comunicazione non preclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 giugno 2022 prot. n. 253445.
A seguito dell'invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione orizzontale (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa: al contrario, eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate.
Nell'ipotesi di totale utilizzo del credito di imposta in compensazione orizzontale la comunicazione non deve essere inviata.
Si rammenta che i tax credit energia possono essere ceduti solo per intero e la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito.
Compensazione orizzontale del tax credit energia.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione.
Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento e a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
I crediti d'imposta in commento devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.
Per la fruizione dei crediti in compensazione tramite modello F24 sono utilizzati i seguenti codici tributo.
Codice F24 |
Descrizione credito d'imposta |
Ammontare del credito d'imposta |
---|---|---|
6993 |
Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) |
40% delle spese |
6995 |
Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) |
30% delle spese |
6968 |
credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) |
25% delle spese |
6970 |
credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) |
15% delle spese |
6983 |
credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) |
40% delle spese |
6985 |
credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) |
30% delle spese |
Fonte: Provv. AE 16 febbraio 2023 n. 44905
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