venerdì 17/02/2023 • 02:00
Il Fisco ha affermato che, entro il 30 aprile di ogni anno, è consentita l'integrazione o la rettifica del modello IVA TR, per l'integrazione o la modifica di elementi che non incidono sulla destinazione o sull'ammontare del credito infrannuale.
redazione Memento
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In tema di IVA, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla rinuncia alla richiesta di rimborso ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia.
Dai precedenti chiarimenti resi rispondendo a specifici dubbi possono essere tratti alcuni principi. Tra di essi, per quanto qui di interesse, meritano evidenza:
- la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa;
- la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/ utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione;
- nei medesimi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso, di cui all'art. 10 c. 7 DL 78/2009: «non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale al fine di integrare/ modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conform...
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