venerdì 17/02/2023 • 02:00
Il Fisco ha affermato che, entro il 30 aprile di ogni anno, è consentita l'integrazione o la rettifica del modello IVA TR, per l'integrazione o la modifica di elementi che non incidono sulla destinazione o sull'ammontare del credito infrannuale.
redazione Memento
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In tema di IVA, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla rinuncia alla richiesta di rimborso ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia. Dai precedenti chiarimenti resi rispondendo a specifici dubbi possono essere tratti alcuni principi. Tra di essi, per quanto qui di interesse, meritano evidenza: - la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa; - la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/ utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione; - nei medesimi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso, di cui all'art. 10 c. 7 DL 78/2009: «non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale al fine di integrare/ modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata». Nel caso in esame, l'istante, previo invio di una comunicazione formale di rinuncia al rimborso ed ottenuto il diniego dell'Ufficio, a seguito dello stesso potrà inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 (periodo d'imposta 2022), al rigo VL26 ''Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio'' (enfasi aggiunta, ndr.), dove, appunto, va indicato «il credito chiesto a rimborso anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2022 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale [...]». ISCRIVITI GRATIS al Convegno in diretta streaming. FONTE: Risp. AE 217/2023 ...
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