sabato 18/02/2023 • 06:00
Il Decreto Milleproroghe prevede che, fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti derivanti dall'iscrizione nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del Codice entro il 31 dicembre 2023.
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Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla conversione in legge del Decreto Milleproroghe.
Il provvedimento dovrà ora esser approvato dalla Camera per la conversione definitiva entro il 27 febbraio, pena la decadenza. Tra le varie proroghe previste dall'atto in esame, una riguarda il terzo settore (“Terzo Settore”) il quale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Milleproroghe avrà un importante allungamento dei termini previsti dall'articolo 101 D.Lgs. 117/2017, a norma dell'art. 1, c. 2, lett. b), Legge 106/2016 (“Codice”).
Proroga termine norme previgenti
Nello specifico, il Decreto Milleproroghe prevede che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (“RUNTS”), continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del Codice entro il 31 dicembre 2023 e non più entro il 31 dicembre 2022. Entro suddetto termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Contesto normativo attuale e prospettico
Considerando la proroga delle norme previgenti occorre fare chiarezza sulla normativa di un settore che riveste sempre maggiore importanza, tanto che è oramai divenuta di uso quotidiano l'espressione “Riforma del Terzo Settore” ossia l'insieme delle norme che deve ridisciplinare il no-profit. Ad oggi, l'intervento legislativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della Legge 106/2016 (“Legge Delega”).
È stata proprio la Legge Delega a definire nel dettaglio il Terzo Settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
Sono stati adottati un complesso di atti regolamentari attuativi della Riforma del Terzo Settore che fra l'altro hanno reso operativo, dal 23 novembre 2021 il RUNTS che, a regime, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale (“APS”), delle Organizzazioni di volontariato (“ODV”) e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti normative di settore.
Merita un passaggio specifico la normativa sulle ONLUS le quali costituiscono una qualifica fiscale e non una specifica categoria di ente di terzo settore (“ETS”) e che risultano quindi iscritte nell'apposita Anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle entrate. Con la Riforma del Terzo Settore, la normativa sulle ONLUS sarà definitivamente abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo al parere favorevole della Commissione EU sulle norme fiscali introdotte dal Codice del Terzo Settore e dal periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS. Fino a quel momento continueranno ad applicarsi le norme in materia fiscale previste dal D.Lgs. 460/97, basterà invece l'iscrizione al RUNTS per permettere alle ONLUS di entrare a far parte degli enti del Terzo settore. Si segnalano in ultimo, le modifiche introdotte al termine della Legislatura dal DL 73/2022, di specifico interesse per il Terzo settore.
In aderenza alla Legge Delega è stato emanato il D.Lgs. 112/2017, che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: il provvedimento si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria. Lo stesso D.Lgs 112/2017 prevede la revisione della disciplina in materia di impresa sociale ossia la qualificazione che può essere assunta da soggetti aventi qualsiasi forma giuridica, ad alcune fondamentali condizioni secondo la disciplina previgente: l'operatività in settori considerati di utilità sociale; il divieto di distribuzione degli utili ai soci. Su ambedue i profili incide il D.Lgs. 112/2017, il quale prevede la possibilità per l'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (entro certi limiti) ed estende il novero di attività che configurino una utilità sociale. Sono previsti inoltre prevede alcuni incentivi fiscali (per capitale investito in imprese sociali sorte da non oltre tre anni, o per utili ed avanzi di gestione mantenuti nella riserva indivisibile o nel capitale dell'impresa).
Certamente centrale è stato il D.Lgs. 117/2017, che ha previsto il Codice con il quale si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli ETS, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.
Codice
Il Codice si compone di 4 Capi. Il Capo I sostanzialmente dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, di un regime fiscale agevolato e prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS non commerciali. Il Capo II detta disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale: sostanzialmente per queste prevede la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente. Il Capo III introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili. Il Capo IV detta le disposizioni transitorie e finali, disciplinando alcune agevolazioni fiscali e molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della 'intersezione' della disciplina del Codice con la normativa vigente.
Il RUNTS
Di assoluta importanza è l'avvio dal 23 novembre 2021, del RUNTS, che, a regime, sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti normative di settore. Il Codice prescrive l'obbligo, per gli ETS di iscriversi nel RUNTS e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo Settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. I primi ETS ad aver avuto accesso al nuovo RUNTS sono state le ODV e APS, che sono trasmigrate nelle corrispondenti sezioni regionali del RUNTS.
Ulteriori novità sulle agevolazioni
L'articolo 26 DL 73/2022 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal Codice. L'articolo precisa che, ai fini della quantificazione delle attività non commerciali, i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Inoltre, le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% (anziché il 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 3 periodi (anziché 2 periodi) d'imposta consecutivi.
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