venerdì 17/02/2023 • 06:00
Tra le diverse novità del DDL di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, approvato dal Senato, si riscontrano specifiche modifiche in materia di somministrazione di lavoro. In particolare, l'utilizzatore può impiegare in missione un lavoratore somministrato a termine per oltre 24 mesi fino al 30 giugno 2025.
Il contratto di somministrazione di lavoro è definito dall'art. 30 D.Lgs. 81/2015 come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse, sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Il contratto di somministrazione consente quindi all'utilizzatore - che esercita il potere direttivo nei confronti dei lavoratori somministrati, al contrario del potere disciplinare che è esercitato dall'agenzia di somministrazione - di usufruire per uno specifico periodo di tempo della prestazione di un determinato numero di lavoratori aventi requisiti professionali idonei a svolgere le mansioni richieste. La ratio del legislatore denota una volontà finalizzata alla flessibilità contrattuale, che peraltro si riscontrano nei dettami contenuti nella direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008. In tale ambito, infatti, si rilevava la volontà, connessa al lavoro tramite agenzia interinale, di rispondere sia alle esigenze di flessibilità delle imprese, sia alla necessità di inserire i lavoratori nel mercato del lavoro attraverso la realizzazione di nuovi posti e di nuove opportunità. La modifica nel DDL di conversione del Decreto Milleproroghe Nell'ambito dell'esame del disegno di legge, di conversione in legge del DL 198/2022 (Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - fermo restando che il termine ultimo per la conversione in legge è il 27 febbraio 2023 - si riscontra la seguente disposizione in materia di somministrazione di lavoro: Articolo 9, dopo il comma 4, è inserito il seguente: comma 4-bis. “All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2025.” La norma oggetto di modifica L'art. 31, c. 1, D.Lgs. 81/2015 dispone che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2024 (termine prorogato al 30 giugno 2025)”. Cosa comporta la modifica La disposizione di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 31 D.Lgs.. 81/2015 ha attualmente natura transitoria. La sua efficacia temporale - così come da ultimo prorogata dall'art. 12-quinquies del DL 21/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 - è stata infatti limitata al 30 giugno 2024. In ragione della disposizione transitoria oggetto della rimodulazione temporale in esame – il cui termine previsto nel DDL di conversione in legge del cd. Decreto Milleproroghe è individuato al 30 giugno 2025 - qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione, ovvero delle missioni, a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Si ricorda, inoltre, che l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.
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Per far ricorso al contratto di somministrazione il datore di lavoro (c.d. utilizzatore) può rivolgersi ad un’agenzia che si fa carico di - quasi - tutti gli aspetti della gestione..
Marcella de Trizio
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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