venerdì 17/02/2023 • 06:00
L'Ispettorato del Lavoro, con la circolare 15 febbraio 2023 n. 1, fornisce chiarimenti sugli adempimenti documentali in caso di distacco transnazionale. L'impresa distaccante ha l'obbligo di conservare una copia del contratto di lavoro, i prospetti paga e la documentazione di pagamento delle retribuzioni o documentazione equivalente.
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Il D.Lgs. 136/2016, in attuazione della direttiva 2014/67/UE, disciplina le modalità per la realizzazione del distacco transnazionale dei lavoratori.
Nel distacco si verifica un mutamento della sede di lavoro: il lavoratore svolge la prestazione presso un altro imprenditore (c.d. distaccatario) temporaneamente e nell'interesse del proprio datore di lavoro (distaccante).
Si configura un distacco transnazionale ogniqualvolta, nell'ambito di una prestazione di servizi, un'impresa con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea – o anche in uno Stato extra-UE – distacca uno o più lavoratori in un Paese dell'Unione per prestare attività lavorativa in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo.
Il D.Lgs. 136/2016 prevede una dettagliata disciplina e misure specifiche volte a prevenire e contrastare abusi ed irregolarità e, così, assicurare la genuinità del distacco transnazionale.
Gli adempimenti documentali
La circolare n. 1/2023, emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 15 febbraio 2023, focalizza l'attenzione sugli adempimenti documentali introdotti dall'art. 10, c. 3, lett. a), D.Lgs. 136/2016.
La disposizione normativa stabili
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