lunedì 20/02/2023 • 06:00
Una società di persone composta da due soci, un accomandatario e un accomandante, ha maturato un credito d'imposta beni strumentali 4.0 nel 2021. Quali sono gli ostacoli che si incontrano nel trasferimento del credito d'imposta al socio accomandante, se solo l'accomandatario è iscritto ad una cassa di previdenza.
La società in accomandita semplice decide di trasferisce l'intero credito d'imposta beni strumentali 4.0 maturato durante l'anno fiscale 2021 con modello UNICO 2022 - anno 2021 - ai due soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, poiché la compensazione del credito è vincolata alla regolarità contributiva (circolare 9/E/2021). Nella compagine sociale solo l'accomandatario è iscritto ad una cassa di previdenza, mentre l'accomandante non ha alcuna forma di previdenza. Si chiede se la regolarità contributiva all'atto della compensazione è in capo alla società o se si trasferisce ai soci. La regolarità contributiva dei soci di società di capitali Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attraverso la risposta all'interpello 2/2013, ha fornito chiarimenti in merito alla regolarità contributiva dei soci di società di capitali, giungendo alla conclusione che la posizione dei soci non dev'essere oggetto di verifica ai fini del rilascio del Durc che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società nella quale la stessa posizione è rivestita. Tale verifica è tuttavia necessaria in caso di società di persone e in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione, come evidenziato nella circolare del ministero del Lavoro 5/2008. Pertanto, si ritiene necessaria la regolarità contributiva del singolo socio. In riferimento agli obblighi previdenziali dei soci accomandanti di una Sas, si chiarisce che, con la circolare 12 del 1° febbraio 2008, l'Inps ha chiarito che tali soggetti sono iscrivibili alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove concorrano le due seguenti condizioni: 1) un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario; 2) l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e di prevalenza. In mancanza di uno o di entrambi i requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell'ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato, per poter beneficiare del credito d'imposta trasferito dalla Sas, dovrà obbligatoriamente iscriversi come dipendente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, altrimenti non potrà beneficiare del credito in oggetto. La trasferibilità dei crediti d'imposta Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n.85 del 5 marzo 2020 fornisce un importante chiarimento in merito alla trasferibilità ai soci di società di persone dei crediti d'imposta concessi per incentivi agli investimenti nei confronti della società. Il Fisco, in merito alla fruibilità del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1 c. 98-108 Legge 208/2015, asserisce che in caso di redditi da partecipazione, ex art. 5 TUIR (l'interpello in concreto riguardava i redditi da partecipazioni imputabili ai familiari dell'imprenditore nell'impresa familiare ex art 230 bis del c.c.) “ possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società…”. La società, quindi, indica in dichiarazione dei redditi il credito maturato e quello utilizzato in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa. Il credito non compensato potrà essere ripartito tra i soci della società di persone. In particolare, l'Agenzia assicura che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. La risoluzione n. 163/E del 2003 chiarisce infatti che: "Tale affermazione è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle predette società, ai sensi dell'art. 5del TUIR. Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura – di reddito d'impresa - di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione. Le società, quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili". In linea generale è possibile sostenere che l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società di persone non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione. L'importante chiarimento torna utile per quanto riguarda la trasferibilità ai soci delle società semplici, Snc e Sas delle quote di credito d'imposta per gli investimenti “Impresa 4.0” (ex super ed iper-ammortamento) di cui all'art. 1, c. 184-197, Legge 160/2019. Si rammenta che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati “4.0” (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) permette di beneficiare per l'anno 2021: 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per il 2022 invece: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Mentre dal 2023 al 2025 il beneficio è del 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
LA SOLUZIONE
In conclusione, possiamo dunque dire che il credito d’imposta è cedibile ai soci di una sas e quindi al socio accomandante, purché abbia aperta una posizione contributiva e sia in regola con i versamenti.
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