giovedì 16/02/2023 • 09:34
Con un provvedimento del 15 febbraio 2023 n. 43406, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole per fruire dell’aliquota IVA minima prevista per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici.
redazione Memento
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del DPR 633/72, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5% le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023. Nel dettaglio, con provvedimento del 15 febbraio 2023 n. 43406, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole per fruire dell'aliquota IVA minima prevista per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici. Si tratta delle regole per fruire dell'aliquota IVA minima prevista, per i suindicati mesi, dalla Legge di bilancio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto IVA, per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici. L'aliquota agevolata si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento. Qualora le forniture siano addebitate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente. Si ricorda che: la Legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 16 art. 1 L. 197/2022) stabilisce la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; per servizi di teleriscaldamento si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all'art. 2 c. 2 lett. gg) D.Lgs. 102/2014 (con esclusione delle reti di teleraffreddamento (o teleraffrescamento), ossia qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Fonte: Provv. AE 15 febbraio 2023 n. 43406
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