giovedì 16/02/2023 • 09:34
Con un provvedimento del 15 febbraio 2023 n. 43406, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole per fruire dell’aliquota IVA minima prevista per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici.
redazione Memento
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A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del DPR 633/72, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5% le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023.
Nel dettaglio, con provvedimento del 15 febbraio 2023 n. 43406, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole per fruire dell'aliquota IVA minima prevista per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici.
Si tratta delle regole per fruire dell'aliquota IVA minima prevista, per i suindicati mesi, dalla Legge di bilancio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto IVA, per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici. L'aliquota agevolata si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Qualora le forniture siano addebitate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Si ricorda che:
Fonte: Provv. AE 15 febbraio 2023 n. 43406
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