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giovedì 16/02/2023 • 07:18

Fisco Agenzia Entrate

Comunicazioni dati STS prorogate al 22 febbraio 2023

Proroga dei termini al 22 febbraio 2023 delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria e dell’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2023.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con provvedimento 15 febbraio 2023 Prot. n. 43425/2023 l'Agenzia delle Entrate fissa al 22 febbraio 2023 la scadenza del termine per comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria e per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2023.

Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023. Stesso termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all'anno 2022 da parte degli ottici. Lo spostamento in avanti della scadenza per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (originariamente fissata al 31 gennaio 2023), stabilito dall'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

Con il citato provvedimento, per il rispetto del sistema di tutela della privacy, viene inoltre prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l'elaborazione del 730 precompilato 2023. Per esercitare questa facoltà sarà possibile trasmettere il modello direttamente all'Agenzia delle Entrate fino al 22 febbraio 2023 oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria

Normativa di riferimento

L'art. 3 c. 2 D.Lgs. 175/2014 (decreto Semplificazioni) prevede che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati del Sistema Tessera Sanitario (ai sensi dell'art. 50 c. 7 DL 269/2003) mentre il successivo comma 3 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il successivo comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto mentre il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei citati dati

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

L'art. 7 c. 1 DM 19 ottobre 2020 e successive modifiche, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2022, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022, ed entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022.

Da ultimo, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, nel modificare il  DM 1° settembre del 2016 ha previsto una nuova modalità di individuazione degli ottici tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 1° dicembre 2022 e ha individuato il 31 gennaio 2023 quale termine per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli ottici per tutte le spese sostenute nel 2022.

Modalità tecniche di utilizzo dei dati

Successivamente in attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria:

  • il provv. AE 6 maggio 2019 n. 115304 ha previsto che, a partire dall'anno d'imposta 2019, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell'anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

  • Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2023 Prot. n. 43425/2023 proroga al 22 febbraio 2023 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese relative all'anno 2022 da parte degli ottici, previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022. Con nota dell'8 febbraio 2023 la categoria degli ottici aveva rappresentato le difficoltà incontrate nel rispettare la scadenza prevista per la trasmissione dei dati e ha quindi richiesto una proroga di qualche giorno.

Proroga dei termini

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stabilito che, anche per gli altri soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in deroga a quanto previsto dal citato art. 7 c. 1 DM 19 ottobre 2020 e successive modifiche, il termine per la trasmissione dei dati sia rinviato dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023, per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022.

Opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2022 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Pertanto, con il presente provvedimento sono previste delle deroghe ai termini individuati dal provv. AE n. 115304/2019, per consentire agli assistiti di esercitare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie per l'elaborazione della dichiarazione precompilata 2023. In particolare l'opposizione può essere esercitata fino al 22 febbraio 2023 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, e dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023 (anziché dal 9 febbraio all'8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

L'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:

  • con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino al 22 febbraio 2023, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto 2.4.5 del provvedimento del 6 maggio 2019;

  • in relazione ad ogni singola voce, dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID, con le modalità previste dal punto 2.4.4 del provvedimento del 6 maggio 2019

Infine, con il provvedimento in commento viene spostato dal 9 marzo 2023 al 31 marzo 2023, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2022 e dei relativi rimborsi.

Fonte: Provv. AE 15 febbraio 2023 n. 43425

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