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giovedì 16/02/2023 • 06:00

Lavoro Emendamenti al Milleproroghe

Lavoratori fragili: esteso lo smart working fino al 30 giugno 2023

Arriva dal Decreto Milleproroghe la conferma della proroga del lavoro agile semplificato per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14. Fino al 30 giugno 2023 queste categorie di lavoratori potranno svolgere la prestazione lavorativa da remoto senza stipulare un accordo individuale.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Decreto Milleproroghe, con un emendamento che modifica il comma 306 dell'articolo 1 Legge di Bilancio 2023, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 le tutele per assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori fragili.

Come noto, la misura si rivolge ai lavoratori con particolari patologie o disabilità, sia del settore pubblico che privato, ai quali il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dalla contrattazione collettiva e senza decurtazione della retribuzione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Il correttivo interessa anche i lavoratori e le lavoratrici genitori di figli di età inferiore a 14 anni per i quali il termine era scaduto il 31 dicembre 2022 e che pertanto, dall'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe rientrano nel regime smart working semplificato, con una particolarità: la misura per i genitori di figli con meno di 14 anni si applica solo nel settore privato.

L'utilizzo del lavoro agile senza accordo individuale, così come previsto sin dai primi periodi dell'emergenza pandemica, in deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. 19 Legge 81/2017, riguarderà quindi:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita ovvero da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di rischio maggiore.

Di fatto, la distinzione crea una disparità di trattamento: per i dipendenti privati il lavoro agile potrà essere riconosciuto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe fino al 30 giugno 2023 sia ai lavoratori fragili sia a quelli con figli fino a 14 anni; per i dipendenti pubblici, invece, il lavoro agile sarà riservato solo ai lavoratori fragili.

Aspetti operativi

Fermo restando che è possibile effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile qualora il tipo di prestazione lo consenta, il diritto può essere garantito anche mediante l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento come già accennato. Rispetto al 2022 non è più prevista la possibilità di svolgere, in alternativa, specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per quanto attiene agli obblighi di comunicazione, con comunicato del 31 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che le comunicazioni obbligatorie per i soggetti fragili per periodi di lavoro agile che prevedono una durata collocata non oltre il 31 marzo 2023 (termine ora prorogato al 30 giugno), devono essere trasmesse con le seguenti modalità:

  • se effettuate entro il 31 gennaio 2023, mediante l'applicativo denominato “Smart working semplificato” disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it;
  • se effettuate con riferimento a periodi di lavoro agile dal 1° febbraio 2023, mediante la procedura ordinaria utilizzando l'applicativo disponibile sul medesimo sito web, denominato però “Lavoro agile” ed eventuali trasmissioni effettuate usando l'applicativo semplificato non assolvono gli obblighi di legge.

Le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria devono essere trasmesse sempre utilizzando l'applicativo "Lavoro agile".

A tale proposito giova ricordare che l'art. 23, c. 1, Legge 81/2017 (come modificato dall'art. 41 bis DL 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni in Legge 122/2022), prevede dal 1° settembre 2022, che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il DM 22 agosto 2022 n. 149. Non è più previsto l'obbligo di allegare alla comunicazione telematica l'accordo individuale (permane l'obbligo di conservazione per il datore di lavoro).

Infine, ricordiamo che è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Le patologie che danno diritto al beneficio

La platea dei lavoratori fragili comprende i soggetti individuati in base al DM 4 febbraio 2022 del Ministero della salute affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

In dettaglio si tratta di pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto GVHD cronica);
  • attesa di trapianto d'organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: vterapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

Vi sono poi i pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

Requisito di accesso è la certificazione medica attestante le patologie e le condizioni già individuate nell'art. 17, c. 2, DL 221/2021, e dal menzionato DM 4 febbraio 2022.

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