mercoledì 15/02/2023 • 16:23
La direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 6 del 13 febbraio 2023, ha fissato le basi imponibili forfettarie per il 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI).
redazione Memento
Con la circolare n. 6 del 13 febbraio 2023, la direzioni Giochi dell’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione per il 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (di cui all’art. 110 c. 7 TULPS – RD 773/31). Ora, infatti, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, sono stati diversamente classificati. Il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti (e dell’IVA forfettaria eventualmente connessa). In attesa del decreto del MEF che determinerà la base imponibile forfettaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che gli apparecchi di cui all’art. 110 c. 7 TULPS: si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’AD rilascia il relativo nulla osta; se sono stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio; se sono installati prima del 1° marzo, l’ISI va versata per l’intero anno entro il 16 marzo e le basi imponibili forfetarie a cui applicare l’aliquota dell’8% sono pari a € 1.800. Se sono installati dopo il 1° marzo l’ISI è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua. Per gli apparecchi definiti, prima della riforma, “meccanici ed elettromeccanici” le basi imponibili forfetarie sono quelle previste dal DM 10 marzo 2010. Fonte: Circ. AD 13 febbraio 2023 n. 6/D
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