giovedì 16/02/2023 • 06:00
Il decreto 21 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in GU n. 37 il 14 febbraio 2023, definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima per favorire la tutela ambientale nelle imprese italiane.
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È stato pubblicato in GU n. 37 del 14 febbraio 2023, il decreto 21 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica (adesso divenuto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), recante le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del “Fondo italiano per il clima”. Quest'ultimo, istituito dall'art. 1, c. da 488 a 497, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), finanzia interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.
Nello specifico, il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi a favore dei beneficiari o dei destinatari finali con riferimento ad operazioni volte a contribuire al raggiungimento, nei Paesi partner, degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, in conformità alle finalità ed ai principi ispiratori della Legge 125/2014 ed agli indirizzi della politica estera dell'Italia. A tal fine, sono considerate ammissibili agli interventi del Fondo, le operazioni che sono rendicontabili per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo le modalità ed i criteri definiti dal Comitato d'indirizzo.
Il Fondo opera mediante le seguenti tipologie d'interventi:
I singoli interventi a valere sulle risorse del Fondo sono deliberati dal Comitato direttivo, su proposta del gestore del Fondo, in conformità con la disciplina rilevante.
Beneficiari, condizioni e modalità
Il Fondo sottoscrive o acquista quote o partecipazioni nei seguenti strumenti d'investimento che operano secondo criteri ESG (criteri non finanziari che definiscono l'impatto ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona gestione) ed in linea con le pratiche di mercato:
Gli strumenti d'investimento investono o concedono credito a favore dei destinatari finali, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti precedentemente descritti, anche ai fini della rendicontazione.
Per quanto concerne le condizioni e le modalità, il Fondo interviene mediante sottoscrizione o acquisto:
Nel caso in cui lo strumento d'investimento consenta la partecipazione a diverse classi di rischio, il Fondo può partecipare anche in forma subordinata, per una percentuale dell'ammontare totale degli importi sottoscritti dello strumento d'investimento non superiore al 30%, a condizione che l'iniziativa sia promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti e banche nazionali di promozione.
Il Comitato d'indirizzo può determinare l'applicazione di condizioni finanziarie concessionali agli strumenti d'investimento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
È, altresì, previsto che, il Fondo riconosce ai gestori degli strumenti d'investimento costi e commissioni in linea con le prassi di settore, nel rispetto, ove applicabile, della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.
Concessione di finanziamenti
Il Fondo interviene attraverso la concessione di finanziamenti, a favore di beneficiari o destinatari finali, con riferimento ad operazioni volte a contribuire al raggiungimento, nei Paesi partner, degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. I finanziamenti:
I finanziamenti concessi in modalità indiretta tramite istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo, possono essere concessi a tali soggetti anche in forma subordinata.
Secondo quanto disposto dal decreto in esame, le condizioni finanziarie agevolate possono essere applicate anche a classi di beneficiari privati o a tipologie di finanziamenti concessi ai privati, individuate dal Comitato d'indirizzo, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
Il Fondo può intervenire in operazioni di rifinanziamento e nel mercato secondario, anche nell'ambito dei processi di sindacazione promossi da istituzioni finanziarie bilaterali, multilaterali e sovranazionali ed istituti nazionali di promozione.
Contributi a fondo perduto e disposizioni comuni agli interventi
Il Capo V del decreto in esame, invece, disciplina la concessione dei contributi a fondo perduto (art. 10), i quali sono destinati ad interventi in forma di contributo in conto capitale, di contributo in conto interessi, al rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi ed a coprire le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, perfezionamento e realizzazione degli interventi.
Le attività di assistenza tecnica summenzionate includono, a titolo esemplificativo, le spese per:
Il Capo VI del decreto, infine, definisce le disposizioni comuni a tutti gli interventi (art. da 11 a 18), partendo dal Piano delle attività che contiene le linee guida alle quali il gestore del Fondo si attiene per individuare le iniziative da presentare al Comitato direttivo.
Gli interventi possono essere effettuati anche in co-finanziamento con istituzioni finanziarie, istituzioni finanziarie europee e fondi multilaterali di sviluppo, nonché fondi nazionali costituiti da risorse pubbliche.
Fonte: DM MITE 21 ottobre 2022
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