mercoledì 15/02/2023 • 12:09
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese per i maggiori oneri sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese per i maggiori oneri sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. I suddetti crediti possono, pertanto, essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, utilizzando i seguenti codici tributo: “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1 c. 2 L. 197/2022”; “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1 c. 3 L. 197/2022”; “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1 c. 4 L. 197/2022”; “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1 c. 5 L. 197/2022”; “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1 c. 45 e c. 46 197/2022”. In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Si ricorda che il credito a favore delle imprese: a forte consumo di energia elettrica è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ed è riconosciuto anche per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle suddette imprese; diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica è pari al 35% delle spese sostenute; sia a forte consumo che non di gas naturale è pari al 45% delle spese sostenute; esercenti l'attività agricola, la pesca e l'attività agromeccanica è pari al 20% delle spese sostenute per il carburante. Fonte: Ris. AE 14 febbraio 2023 n. 8/E
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.