mercoledì 15/02/2023 • 11:24
L’INPS, con il Mess. 14 febbraio 2023 n. 674, fornisce le indicazioni per il conguaglio/recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica nell'ambito delle misure di welfare aziendale dei Decreti Aiuti bis e quater.
redazione Memento
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Con riferimento alle misure di welfare aziendale adottate con i Decreti Aiuti bis e quater, come occorre procedere per il conguaglio/recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica?
L'INPS risponde a tale domanda con le indicazioni operative contenute nel Messaggio n. 674 del 14 febbraio 2023.
Iscritti alla Gestione pubblica: come procedere?
L'Istituto fornisce le istruzioni per quanto riguarda la sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens.
È necessario trasmettere per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l'elemento V1, Causale 5, con l'indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, a sostituzione della denuncia già trasmessa:
A seconda della fattispecie illustrata, si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest'ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta.
Le precedenti istruzioni
Con il Mess. INPS 22 dicembre 2022 n. 4616 sono state, invece, fornite le indicazioni operative per il recupero/restituzione della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Decreto Aiuti bis e quater: un riepilogo delle misure di welfare
Solo per il 2022, il Decreto Aiuti bis e il Decreto Aiuti quater hanno stabilito un nuovo limite massimo di esenzione e ampliato le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per le utenze domestiche.
Pertanto, per la sola annualità 2022, è stato esteso l'ambito oggettivo della disposizione di esenzione dei fringe benefit (art. 51, c. 3, TUIR).
A ciò, si aggiunge il c.d. “bonus carburante”. La norma ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di € 200 per lavoratore. Se il valore supera tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Fonte: Mess. INPS 14 febbraio 2023 n. 674
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